Come farsi pagare i propri crediti
a cura di Giacomo Scortichini
Crediti e titoli esecutivi.
Spesso un alto livello di insolvenza può determinare non pochi problemi alle società.
Oltre al costo del recupero del credito, si dovrà fare i conti con una bassa liquidità che sovente può generare un alto livello di indebitamento.
Purtroppo, nella vita di tutti i giorni, imprenditori e non, ci si ritrova nell’ambletico dilemma:
Perdere l’ordine e l’opportunità di guadagno e non rischiare eventuali mancati introiti o
Accettare l’ordine confidando nella puntuale solvibilità del cliente.
Senza mai dimenticare che una valutazione della storia del cliente e delle sue condotte finanziarie potranno raccontarci molto di lui e della sua solvibilità, dobbiamo essere consapevoli che chi vende deve creale le condizioni per vantare il credito.
- La prima cosa da fare è quella di essere molto trasparenti e diretti, con il futuro cliente, circa le condizioni di vendita, che dovranno essere dallo stesso sottoscritte.
- La fatturazione che deriva dalla vendita dovrà riportare tutti gli elementi utili; i termini di pagamento, gli interessi per ritardato pagamento, i contratti di vendita che hanno generato la fattura
- I solleciti di pagamento debbono essere effettuati sempre in forma scritta.
Qualora questa avveduta gestione del credito non risultasse sufficiente la legge consente al creditore di recuperato quanto dovutogli alla sola condizione che possegga un “ titolo esecutivo”
“Vale a dire “ un ordine di pagamento emesso dal giudice”
Il giudice può emettere tale atto a seguito di:
- Processo ordinario con sentenza
- Attraverso ricorso per decreto ingiuntivo
Nel “ ricorso per decreto ingiuntivo” bisogna possedere prova scritta del credito vantato; contratto, ammissione del debito da parte del debitore, fattura o nota d’ordine, contratto di locazione, parcella professionale, solo per citarne alcuni.
Nel “ Ricorso per decreto ingiuntivo”, l’avvocato del creditore deposita nella cancelleria del tribunale competente la documentazione che dimostri inequivocabilmente l’esistenza del credito.
Il giudice, analizzata la documentazione e rilevati gli elementi di costituzione del credito, emette un decreto con cui ordina al debitore il pagamento da effettuarsi entro 40 giorni dalla notifica del decreto al debitore.
E bene ricordare che il decreto deve essere tassativamente consegnato entro 60 giorni dalla sua emissione, a pena della sua decadenza.
Il debitore a questo punto possiede tre soluzioni:
1) Paga
2) Oppone entro i 40 giorni
3) Non paga
Se il cliente decide di non pagare passati 41 giorni, l’atto diviene inopponibile ed assume la stessa natura della sentenza.
Si passa dunque al recupero forzoso, il “Pignoramento” ad esempio
Prima di rendere esecutivo il pignoramento è necessario un ultimo avvertimento al debitore, a mezzo Ufficiale Giudiziario; questa azione si chiama “ Precetto”, che è opponibile, non nel merito, ma solo per questioni formali come possono essere la notificazione, la quantificazione ecc.
Dunque il pignoramento non può essere avviato senza il decreto ingiuntivo, vale a dire il precetto che è a tutti gli effetti un “avviso di pagamento” che ha il solo scopo di notificare l’atto, senza indicare le caratteristiche del pignoramento.
Ad indicare quale tipo di pignoramento verrà eseguito provvederà l’atto di pignoramento, che potrà essere effettuato presso terzi per crediti o direttamente per immobili o per beni mobili, relativamente a quest’ultimo il debitore riceverà solo la visita dell’Ufficiale Giudiziario
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