Come bloccare un pignoramento
a cura di Giacomo Scortichini
Bloccare il pignoramento con quali modalità.
Trovare un accordo con il creditore è una strada praticabile, una soluzione che potrebbe generare un vantaggio, sia sulla tempistica che sui costi relativi alla sua risoluzione attraverso la procedura esecutiva.
Dunque una transazione per dirimere una controversia, la ricerca di un accordo dove le parti si dichiarano disposte ad effettuare reciproche rinunce nelle proprie pretese. E’ del tutto evidente che se fosse solo una parte a rinunciare, in tutto o in parte, alla pretesa non ci troveremo in presenza di una transazione o accordo transattivo, che dir si voglia, ma ad una rinuncia.
Solitamente il legale del debitore elabora un piano e formula una proposta al creditore, spesso a saldo e stralcio, che qualora fosse accettata determinerà la sospensione della esecuzione, che perdura sino ad accordo sancito.
Il pagamento “nelle mani” dell’ufficiale giudiziario, l’articolo 494 del codice di procedura civile prevede che il debitore possa evitare il pignoramento attraverso il pagamento, appunto all’ufficiale giudiziario, dell’importo per cui si procede più le spese, con l’invito di farsi interprete di quanto definito.
L’opposizione all’esecuzione è regolata dall’articolo 615 del codice di procedura civile e si realizza quando si contesta il diritto della parte istante a procedere alla esecuzione forzata senza che essa sia iniziata. Si può opporre al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.
Nel caso in cui l’esecuzione fosse già iniziata si l’opposizione si propone per ricorso al giudice dell’esecuzione stessa, che fissa udienza di comparizione delle parti.
Nel caso in cui i beni pignorati fossero già stati o venduti o assegnati, il ricorrente può agire solo nel caso in cui sia stato impossibilitato, per motivazioni indipendenti dalla sua volontà, alla tempestiva proposizione o per fatti sopravvenuti.
Nelle fattispecie possiamo citare:
- L’inefficacia, inesistenza, nullità del titolo esecutivo
- Impignorabilità del bene
- Inesistenza del diritto in relazione al quale si richiede tutela
La conversione del pignoramento e normata dall’articolo 495 del codice di procedura civile il quale permette il trasferimento del pignoramento su di una somma di denaro. Viene prevista infatti la facoltà per il debitore di chiedere la sostituzione di una somma di denaro alle cose pignorate, somma che il giudice dell'esecuzione determina con ordinanza, dopo aver sentito le parti, in relazione all'importo delle spese e dei crediti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti.
La rateizzazione è consentita limitatamente alle espropriazioni di immobili.
Riduzione del pignoramento, su istanza del debitore o anche d’ufficio il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, una volta appurato che il valore dei beni e superiore a quelli dei crediti e delle spese può disporre per la riduzione del pignoramento ( articolo 496 del cpc).
E' bene precisare che la riduzione non trova applicazione nel caso in cui il debitore contesti l'entità della pretesa creditoria poiché, in tal caso, questi dovrà far valere le proprie ragioni con l'opposizione all'esecuzione.
Per quanto riguarda i crediti impignorabili vi rimando allo specifico parere
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