Coabitazione e nucleo familiare
a cura di Giacomo Scortichini
Nucleo familiare nella convivenza.
Non sono tempi floridi, e il mantenimento della casa diventa un problema sempre più rilevante.
Molti sono alla ricerca di soluzioni che gli concedano la possibilità di rendere meno gravoso questo costo, anche alla luce delle ridotte opportunità lavorative, del continuo aumento delle separazione, dei single costretti ad abbandonare il domicilio familiare.
Se non esistono le condizione per restare o tornare alla famiglia d’origine, alcuni scelgono di andare a coabitare con altri nuclei famigliari con i quali non sono necessariamente legati da un vincolo di parentela.
La legge 223 del 1989 all’articolo 4 ci dice che “ Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune”.
L’articolo conclude affermando che “Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona”.
Questi sono i requisiti perché si possa parlare di “famiglia”, dunque di un nucleo familiare, di un solo stato di famiglia.
Il fatto è determinante quando abbiamo la necessità di presentare l’ISEE ad esempio per l’assegno di maternità, quello per il nucleo familiare, bonus bebè, riduzione delle tasse universitarie, per i servizi scolastici e così via.
Quindi ciò che ne determina il diritto e l’ISEE, acronico di Indicatore della Situazione Economica Equivalente.
Ci stiamo riferendo ad uno strumento che raccogli e rende nota la somma di tutti i redditi percepiti dai componenti della famiglia.
Ecco perché è importante comprendere cosa si intende per “nucleo familiare”.
Che cosa si intende per “nucleo familiare”? Esso è costituito da tutti i componenti della famiglia anagrafica che risulta alla data di presentazione della Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica),
inoltre i soggetti fiscalmente a carico anche se non conviventi ( es. il coniuge non separato)
inoltre i soggetti fiscalmente a carico conviventi ( es. il coniuge legalmente separato)
E bene precisare che per il calcolo ISEE devono essere conteggiati tutti i redditi percepiti dalla famiglia, anche quelli precedentemente esenti dall’Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone fisiche), come per esempio le pensioni sociali, purché non destinate a disabili.
Rientrano nel calcolo anche i redditi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta, come quelli percepiti per l’incremento della produzione e straordinari, gli assegni per il mantenimento dei figli, i fondiari relativi a beni non locati e soggetti a Imu.
Dunque risulta estremamente importante, quando ci apprestiamo a effettuare scelte di vita, capire che tipo di “nucleo famigliare” andremo a comporre perché da esso dipenderanno molte prestazioni a sostegno del reddito e molte agevolazioni fiscali a cui, in funzione della ricchezza che il nucleo familiare sarà in grado di produrre, potremo o non potremo avere accesso.
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