Chiamata in causa dell'ente creditore per impugnazione cartella
a cura di Giacomo Scortichini

Chiamata in causa del creditore
Nel caso in cui il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che riguardano o la mancata notificazione o le ragione della richiesta impositiva, lo stesso potrà agire sia nei confronti dell'ente impositore che nei confronti del concessionario del servizio di riscossione, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario.
Questo è quanto disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 8808 del 2021.
Inoltre, come previsto dal D Lgs 112 del 1999 qualora da parte del contribuente la contestazione riguardi il merito della pretesa, sorge l'onere per il concessionario di chiamare in giudizio l'ente creditore.
La sentenza del 16 novembre del 2022 n. 239/1 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL FRIULI VENEZIA-GIULIA, recentemente rafforza quanto già stabilito dalla Suprema Corte affermando che in un caso di impugnazione della cartella di pagamento proposta nei confronti del solo concessionario del servizio di riscossione, ove il contribuente contesti le ragioni della pretesa tributaria, la legittimazione passiva, cioè la titolarità della potestà di resistere in giudizio, spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario del servizio di riscossione.
E’ infatti onere di quest’ultimo azionare la “chiamata in causa dell’ente creditore”, ai sensi dell'art. 39 D. Lgs. 112/1999.
Tale chiamata in giudizio, qualificata come “litis denuntiatio” non necessita di autorizzazione da parte del giudice in quanto in tale ipotesi non è configurabile un litisconsorzio necessario.
Nel caso di specie, la legittimazione passiva spetta all'Agenzia delle Entrate, non evocata in giudizio, come stabilito dall’articolo 39 D. Lgs. 112/1999, “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”; sarà dunque compito del concessionario del servizio di riscossione chiamare in causa il possessore del diritto di credito, vale a dire, nel caso di specie, Agenzia delle Entrate.
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