Cartelle esattoriali non pagate
a cura di Giacomo Scortichini

Cartelle esattoriali e potere di esecuzione.
Il cittadino che non provvede al pagamento delle cartelle esattoriali deve avere la consapevolezza che l’Ente della Riscossione metterà in campo tutti i mezzi a sua disposizioni per il recupero del debito tributario.
Ciò che bisogna subito chiarire è che il legislatore non concede qualsivoglia strumento al fine di vedere onorato quanto dovuto all’erario, in quanto esiste una limite invalicabile all’esercizio del potere di esecuzione.
Dobbiamo fare due considerazione di diversa natura la prima:
Esiste una volontà del legislatore di non porre il contribuente insolvente in condizioni di vita estremamente disagiate al fine di poter ricomporre una fiducia verso le Istituzioni e per questo vengono poste delle soglie in ambito di ipoteca e pignoramento immobiliare, infatti:
E’ possibile iscrivere ipoteca sulla casa di proprietà del contribuente se il debito è pari o superiore ad 20.000 a patto che l’iscrizione ipotecaria sia preceduta da un preavviso di almeno 30 giorni.
Non si potrà pignorare la casa se il totale del debito maturato dal contribuente è inferiore ad Euro 120.000 mentre, se superiore, sarà obbligatorio prima iscrivere ipoteca ed attendere 6 mesi per poter procedere con l’esecuzione.
Non si potrà inoltre pignorare la casa se il debitore non possiede altri beni oltre a quello “aggredibile” e comunque sempre a condizione che questo corrisponda alla residenza del contribuente, registrato al catasto come abitazione di tipo civile
In tema di pignoramento mobiliare, con espresso riferimento allo stipendio e alla pensione, non sarà possibile per il fisco aggredire e pignorare somme di denaro già versate e contabilizzate sul conto corrente del contribuente. Queste pertanto resteranno integralmente a sua disposizione. Il pignoramento in questi casi, infatti, potrà avvenire solo attraverso il datore di lavoro, infatti ci si riferisce al di pignoramento presso terzi, vale a dire prima che quest’ultimo lo versi materialmente al proprio dipendente e solo per l'equivalenza di un quinto sulla somma complessivamente versata a titolo di retribuzione mensile.
La legge stabilisce che il pignoramento dello stipendio non può superare 1/5 del suo importo netto. Inoltre, se il creditore e l’Agenzia delle Entrate, sono fissate le seguenti soglie di pignorabilità:
- 1/10 in caso di stipendio o indennità di importo non superiore ai 2.500 Euro;
- 1/7 per importi compresi tra i 2.500,00 Euro ed i 5.000;
- 1/5 per importi superiori ai 5.000 Euro, quale limite massimo di pignorabilità.
Per quanto riguarda il pignoramento mobiliare sul proprio conto corrente bancario non sono pignorabili tutte le somme depositate, ma solamente gli importi eccedenti il triplo dell’assegno sociale. Ad esempio per il 2021 essendo stato definito l'assegno sociale nella misura di 460,28 Euro non potranno essere pignorati risparmi sotto l'importo di Euro 1.380,84, ma sola la parte eccedente detto importo. Il denaro che invece viene accreditato successivamente alla notifica di pignoramento, può essere bloccato solo per un quinto come avviene per lo stipendio .
In tema di pignoramento della pensione, inoltre, bisogna specificare che ove la pensione venga pignorata presso l’ente di previdenza, l’importo pignorabile, mai superiore al quinto dell’importo netto, andrà calcolato al netto del «minimo vitale», che è pari a 1,5 volte l’assegno sociale. Il quinto pignorabile sulla pensione sarà quindi calcolato al netto del minimo vitale che andrà quindi preventivamente detratto.
I limiti al pignoramento posto in essere dall’Ente della Riscossione si estendono anche ai cd “beni di famiglia”, che il codice definisce come beni assolutamente impignorabili (art. 514 del c.p.c.).Si tratta di quei beni esistenziali come i letti, i tavoli da pranzo, le sedie, gli armadi, il frigorifero, i fornelli di cucina, lavatrice, utensili di casa, ovvero tutti quei beni indispensabili al debitore ed alle persone con lui conviventi che non possono essere asportati dall’ufficiale giudiziario, a condizione che non abbiano un significativo pregio artistico o di antiquariato.
Anche l’autovettura del contribuente non potrà essere toccata ove questa risulti necessaria per lo svolgimento della sua attività lavorativa e quando comunque il debitore sia un imprenditore e/o un professionista.
Per quanto riguarda le “polizze vita” se non possiedono un prevalente scopo “protettivo” ( tipo I) sono assolutamente pignorabili
Saranno infine pignorabili, ma solo entro massimo la metà, tutti i beni cointestati. Se si tratta di conti correnti, l’Ente della riscossione potrà agire solo sul 50% degli importi presenti sul conto aggredito. Se si tratta, invece, di beni indivisibili (si pensi ad un immobile) questo potrà essere pignorato e messo all’asta per intero.Il 50% del ricavato sarà però restituito al contitolare non debitore.
La seconda considerazione riguarda l’opposizione alle azioni esecutive :
La Cassazione n. 5994 del 2012 ci dice che “Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli atti di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali né gli avvisi di mora (Cass. SU 17943 del 2009), è anche vero che per espressa disposizione normativa (art.2 d.lgs 546 del 1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l’unico competente a giudicare dei fatti successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella”
Da quanto affermato si può dedurre che qualora il contribuente non impugnasse, dinanzi il Giudice Tributario, la cartella di pagamento o la messa in mora nei 60 giorni previsti, potrà comunque impugnare la pretesa tributaria dinanzi il Giudice ordinario per fatti intervenuti dopo la notifica dell’atto, fatti in grado di determinare l’annullamento del debito. A titolo di esempio possiamo citare la prescrizione, il pagamento, la pronuncia di sospensione da parte della Commissione Tributaria, uno sgravio totale o parziale e la impignorabilità del bene, insomma fatti estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella.
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