Reati tributari: la Bancarotta Fraudolenta
a cura di Giacomo Scortichini

Bancarotta Fraudolenta, danno doloso verso i creditori.
É bene innanzi tutto chiarire che dall’ambito dei reati tributari bisogna enucleare il reato di “bancarotta fraudolenta”. Infatti i reati fallimentari, che conseguono alla dichiarazione di fallimento, possono solo riguardare un imprenditore o una società o un soggetto che ne abbia rappresentanza. Dunque se per la configurazione di un qualsiasi reato tributario è sufficiente possedere la qualifica di “contribuente”, nel caso del reato di “bancarotta fraudolenta” vi è un quid pluris, cioè la sua configurazione è imprescindibilmente legata dalla dichiarazione di fallimento, che ne è elemento costitutivo.
Questo però non significa che qualora l’imprenditore non sia stato dichiarato fallito, ma abbia comunque messo in essere condotte lesive al soddisfacimento creditorio, non possa essere imputato di altri illeciti egualmente meritevoli di piena riprovazione quindi sanzionati da altre leggi dell'ordinamento nazionale.
Per cui il reato di “bancarotta fraudolenta” è, come più volte esplicitato dalla Suprema Corte di Cassazione, il danno volontario che si è inteso dolosamente arrecare agli interessi dei creditori. Dunque la fraudolenza identifica la specifica volontà di attuare un comportamento offensivo volto a ledere in maniera sostanziale la posizione creditoria.
Già da questo abbrivio si evince che la bancarotta fraudolenta prevede una condotta attiva del soggetto, il delitto è quindi punito solo ed esclusivamente nella forma dolosa, non prevedendo in alcun modo la fattispecie colposa.
Tornando alle caratteristiche del reato è bene specificare che il comportamento deliberatamente offensivo del reo è teso ad aggravare le legittime aspettative dei creditori; la condizione psicologia dell’agente è quella di un soggetto che possiede la piena consapevolezza degli effetti antigiuridici e del suddetto pregiudizio che verrà a prodursi dal suo cosciente agire. Dunque il dolo è da ricercarsi nella previsione e nella volontarietà del fatto lesivo.
Il profilo normativo sin qui evidenziato attiene al cosiddetto elemento soggettivo, esso nella classica narrativa penale assurge a elemento fulcro della teoria generale del reato. E’ bene sottolineare che esistono due orientamenti dogmatici prevalenti, uno denominato concezione Bipartita e l’altro concezione Tripartita del reato. Nella Bipartita il reato è un fatto umano commesso con volontà colpevole; il reato si compone quindi di due elementi essenziali: l'elemento oggettivo (cioè il fatto materiale), esso è costituito dall'azione od omissione (come sappiamo esistono reati omissivi e commissivi), dall'evento naturalistico (chiaro è il riferimento alla differenziazione tra reati di evento e di mera condotta) e dal rapporto di causalità, o nesso causale, che deve intercorrere tra condotta ed evento (cosiddetto requisito oggettivo del fatto); l'elemento soggettivo (cioè la colpevolezza), in questa visione, risulta essere costituito dall'atteggiamento psicologico richiesto dalla legge per la commissione del reato (dipende dalla fattispecie penale coinvolta: dolo, colpa o preterintenzionalità) affinché il fatto possa essere imputato soggettivamente. Per questa teoria l'antigiuridicità è l'essenza del reato e non è un elemento autonomo come per la Tripartita. La presenza di cause di giustificazione previste dal codice esclude l'esistenza del fatto tipico e non solo l'antigiuridicità.
Nella concezione Tripartita invece, gli elementi essenziali del reato sono tre: il fatto tipico (in quanto fatto materiale) costituito dai soli requisiti oggettivi, ovvero condotta, evento e causalità; la colpevolezza, cioè la volontà colpevole che può esplicitarsi nelle forme di dolo, colpa e preterintenzione; l'antigiuridicità cioè la contrarietà del fatto all'ordinamento indipendentemente dall'elemento psicologico. Secondo tale teoria quindi una condotta che ingeneri il fatto materiale previsto dal codice e colpevolezza ma sia carente di antigiuridicità, corrisponde alla fattispecie ma non potrà dirsi penalmente illecita; affinché sia penalmente illecita occorre che non vi siano norme nell'ordinamento che impongano o autorizzino il comportamento oggetto di reato.
L’elemento soggettivo del reato viene esplicitato, all'interno del codice penale, all’articolo 42, esso difatti afferma che:
“Nessuno può essere punito per un’azione od omissione prevista dalla legge come reato, se non l’ha commesso con dolo, salvo casi di delitti preterintenzionali o colposi, espressamente previsti dalla legge”.
L’articolo 43 del codice penale aggiunge:
“Il delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come azione od omissione…. É colposo, o contro le intenzioni, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline”.
In reato di “Bancarotta Fraudolenta”, è previsto dall'articolo 216 della legge fallimentare.
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