Avviso di accertamento a società estinta.
a cura di Giacomo Scortichini
Dopo la cancellazione è il liquidatore il destinatario delle notifiche.
Nel solo interesse fiscale gli atti di accertamento, liquidazione, contenzioso, riscossione tributi e relative sanzioni ed interessi la estinzione della società ha effetto solo una volta trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.
Per quanto sopra esposto possiamo affermare la validità della notifica di accertamento inviata al liquidatore, in qualità di ultimo legale rappresentante, purché avvenuta entro i 5 anni successivi alla cancellazione dal Registro delle imprese.
Dunque ai soli fini fiscali le società estinte sopravvivono per la durata di un quinquennio dall’avvenuta cancellazione, con conseguente potere di rappresentanza delle stesse in capo al liquidatore e non direttamente agli ex soci.
Per cui, in questo lasso di tempo, la notifica dell’accertamento non può ritenersi valida qualora sia stata inviata direttamente agli ex soci e non alla Società estinta e dunque nella persona del liquidatore.
Una volta trascorso il termine di 5 anni interviene il regime successorio, per cui saranno i soci della ex società ad assumere la responsabilità, in luogo del liquidatore, nei limiti di quanto conferito nel bilancio di liquidazione e non con il patrimonio personale, come statuito dall’articolo 2495 del codice civile e dall’articolo 2312 del codice civile.
Esiste anche la possibilità per i creditori sociali di pretendere dal liquidatore quanto di loro spettanza, alla sola condizione che sia dello stesso liquidatore la responsabilità che ha generato il patimento economico dei creditori.
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