Accoglimento parziale nel processo tributario
a cura di Giacomo Scortichini

Nessun annullamento ma ricalcolo del credito vantato.
Il processo tributario ha natura di “ impugnazione-merito”, perché incaricato di assumere una decisione sostitutiva qualora vengano contestate da parte del contribuente motivazione di merito; quindi l’incarico del giudice, nel processo tributario, non è quello di procedere all’annullamento della pretesa creditoria vantata ma di rideterminarla secondo equità, anche accogliendo in parte la domanda.
Questo è quanto afferma la Corte di Cassazione con sentenza n. 13294 del 28/06/2016.
Dunque nel processo tributario il giudice, se l’atto impugnato è illegittimo solamente in parte, non può limitarsi ad annullarlo, ma deve procedere a riquantificare la pretesa tributaria nella misura dovuta.
Secondo la Suprema Corte, con ordinanza numero 39660 del 2021 infatti, si ribadisce che il processo tributario non è annoverabile tra quelli di "impugnazione- annullamento” bensì di “impugnazione-merito”, in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia dell'accertamento dell'Ufficio.
Di conseguenza il giudice, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi sostanziali e non formali, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte.
La Corte di Cassazione ha così enunciato il seguente principio di diritto: “In ragione della natura di impugnazione-merito del processo tributario, e del rispetto dei principi del giusto processo diretti a contenere i tempi della giustizia di cui agli articolo111 della Costituzione, 47 Diritto a un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale e articolo 6 della Convenzione Europea Dei diritti dell’Uomo, il giudice adito in una causa di impugnazione di cartella di pagamento, ove sia accertata l'esistenza di un titolo giudiziale definitivo che abbia ridotto la pretesa impositiva originariamente contenuta nell'avviso di accertamento presupposto, con conseguente insussistenza parziale, rispetto alle originarie pretese, del suo presupposto legittimante, non può invalidare "in toto" la cartella, ma è tenuto a ricondurre la stessa nella misura corretta, annullandola solo nella parte non avente più titolo nell'accertamento originario (Fattispecie avente ad oggetto anche riprese per tributi armonizzati)”, vale a dire quei tributi che rientrano nella sfera di competenza della Unione Europea.
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