Agenzia delle Entrate, Accertamento induttivo
a cura di Giacomo Scortichini
Accertamento induttivo, ricostruzione extra-contabile.
E’ possibile che all’atto dell’accertamento l’Agenzia delle Entrate rilevi l’inattendibilità delle scritture contabili, tanto da non ritenerle idonee ad essere poste alla base della verifica fiscale.
L’articolo 39 del DPR n. 600 del 1973, dispone che in deroga al criterio dell’accertamento analitico, il reddito d’impresa delle persone fisiche, delle società commerciali ed il reddito da lavoro autonomo degli artisti e dei professionisti può essere determinato in via induttiva.
Quanto sopra sta a significare che nel caso di una lettura contabile che non offra la possibilità di conoscere il reale reddito del contribuente, il fisco attiverà i suoi poteri istruttori.
Dunque si procederà alla ricostruzione extra-contabile, induttivamente sulla base delle notizie raccolte o venute a conoscenza dell’ufficio.
La Cassazione precisa che nella ricostruzione del reddito d’impresa che in caso di accertamento induttivo si deve tener conto, conformemente al principio di capacità contributiva, non solo dei maggior ricavi ma anche dell’incidenza percentuale dei costi relativi, che debbono essere detratti dai ricavi extra-contabili, altrimenti avremo una imposizione sul profitto lordo invece che su quello netto.
Affinché possa essere attivato l’accertamento induttivo è necessario che siano rilevabili alcune condizioni:
- Che il contribuente non abbia dato risposta alla richiesta di chiarimenti dell’ente accertante. A tale proposito è opportuno ricordare che la Cassazione, con sentenza n.20461del 6 ottobre 2011 afferma che “ il solo non grave ritardo da parte del contribuente nel riscontro ad una richiesta di documenti da parte dell’ufficio, accompagnata dalla concessione del termine minimo di gg. 15, specie se già preceduta da altre richieste regolarmente evase, non legittima il ricorso al metodo di accertamento induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2 ”
- Che non sia stato inserito nella dichiarazione il reddito d’impresa o da lavoro autonomo
- Che sia sopravvenuta l’impossibilità di visionare le scritture contabile perché sottratte dal contribuente o perché andate distrutte.
- Che non siano stati presentati tutti i modelli integrativi alla dichiarazione; con espresso riferimento ai modelli ISA, acronimo di “Indici Sintetici di Affidabilità”, strumenti utile all’Agenzia delle Entrate per valutare il livello di affidabilità fiscale di imprese e liberi professionisti. del contribuente.
- Che le scritture contabili siano o omesse o completamente inaffidabili.
Dunque l’accertamento induttivo è attivabile solo in presenza di presunzioni gravi precise e concordanti; con circolare n. 1 del 2018 circolare n. 1/2018, con cui sono state aggiornate le direttive operative della Guardia di Finanza concernenti l’esecuzione delle verifiche, dei controlli fiscali e delle indagini di polizia economico-finanziaria finalizzate al contrasto dell’evasione, dell’elusione e delle frodi fiscali, si ricorda che si dovrebbe sempre prediligere l’accertamento analitico, basato su elementi certi, a quello induttivo o analitico-induttivo, i quali dovranno essere attivati solo in presenza di specifiche condizioni, sopra esposte.
L’articolo 10 della legge sui reati tributari ci dice che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”, il fatto che l’accertamento induttivo giunga ad una ricostruzione delle scritture contabili, ciò non può significare che la condotta delittuosa, sopra indicata, possa in alcun modo decadere perché il “ravvedimento” non è dipeso dalla operosità del reo ma dall’azione impositiva dell’amministrazione fiscale.
E’ possibile e doveroso, con ricorso e dimostrando, contrariamente a quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, l’attendibilità delle scritture contabili, impugnare l’avviso di accertamento.
In questo caso si parla di istanza in autotutela a seguito della quale l’Amministrazione provvederà alla correzione dei propri errori.
La Cassazione si è inoltre espressa in merito all’accertamento induttivo che può essere annullato qualora , nella annualità d’imposta oggetto del contendere, per il contribuente si sia realizzata una cospicua perdita, direttamente riconducibile al successivo fallimento.
Inoltre, sempre in tema di prossimità fallimentare, l’Ente di riscossione non potrà basarsi sugli standard di una azienda sana, in quanto agirebbe in maniera opposta ai dettami costituzionali.
Infatti con sentenza n.13161 del 2019 la Cassazione afferma :“ La modalità procedurale adottata dall’Agenzia risulta inadeguata, e si pone pure in contrasto con il principio d’eguaglianza enunciato dalla Carta costituzionale all’art. 3, perché pretende di applicare alla società accertata, la quale versava in una evidente situazione di criticità rapidamente evoluta nel fallimento, dichiarato nello stesso anno d’imposta, la redditività media del settore di mercato, che è però calcolata in riferimento ad imprese operanti in una situazione di normalità gestionale ed ordinaria redditività”.
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