Accertamenti bancari e presunzione tributaria

a cura di Giacomo Scortichini

Movimenti bancari e onere della prova.

In tema di accertamenti bancari spetta al contribuente fornire analiticamente le ragioni su cui si fonda ciascun movimento bancario relativo a operazioni imponibili, questo è quanto emerge da una sentenza della Commissione Tributari Regionale per le Marche.
In base a tale principio la Commissione Tributaria Regionale delle marche con la sentenza numero 1112/3 del 23 dicembre 2020 ha completamente stravolto l’esito del giudizio di primo grado e accolto le motivazioni poste alla base dell’appello della Agenzia delle Entrate.
In effetti i giudici riportano e riprendono un concetto ampiamente condiviso dalla Corte di Cassazione secondo il quale gli accertamenti bancari assumono da soli una significativa valenza probatoria, determinando una presunzione che può essere superata solo attraverso la dimostrazione di estraneità, da parte del contribuente, delle operazioni bancarie a fatti imponibili con una evidente e palese inversione della prova posta a carico del soggetto operante.
Dunque “il contribuente ha l'onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni bancarie a fatti imponibili; pertanto il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione, Cassazione numero 10480 del 3 maggio 2018, mentre gli accertamenti bancari assumono da soli una significativa valenza probatoria, determinando una presunzione iuris tantum che i relativi movimenti bancari si riferiscono a operazioni imponibili con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente”.

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