Accatastamento impianti fotovoltaici.
a cura di Giacomo Scortichini

Beni immobili per connessione.
Il presente articolo trae spunto da una recente problematica sottopostaci dalla "RB Solutions Consulting Company", Società operante nel mondo delle energie rinnovabili.
Per meglio comprendere la tematica è bene definire innanzi tutto il concetto di “ connessione”
Due o più cose sono poste in relazione tra loro, ma è possibile distinguere una cosa principale ed una accessoria. Figure di connessione sono:
1)Incorporazione: una cosa (mobile) è compenetrata in un'altra (immobile). Le cose mobili incorporate perdono la propria individualità economica e giuridica e seguono il regime giuridico del bene immobile in cui sono incorporate.
In senso giuridico un bene può essere dunque definito immobile quanto gli interessi che è atto a soddisfare sono determinati proprio dalla sua staticità, nel senso che il bene soddisfa determinate esigenze solo in quanto collocato in un certo luogo.
La categoria dei beni immobili non coincide con la loro qualità intrinseca, piuttosto, con lo stato in cui essi si trovano, per effetto di un rapporto di accessione funzionale con un altro bene immobile, il quale sia tale propriamente.
I pannelli fotovoltaici, per quando sinora esposto, non possano essere oggetto di autonomo accatastamento in quanto non sono unità immobiliari autonome, ma hanno natura di “bene immobile per connessione”.
A questa conclusione è giunta la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con riferimento alle installazioni fotovoltaiche poste su edifici ed a quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio Urbano, si precisa che, in coerenza con i principi generali esposti nella citata risoluzione n. 3/T del 2008, non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili”.
Nel caso in cui si voglia sostenere che la struttura di sostegno del pannello fotovoltaico sia suscettibile di essere rimossa, bisogna richiamarsi all’articolo 812 del codice civile precisa che la connessione può essere realizzata anche a scopo transitorio.
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