Abuso di contratti a termine, risarcimento e tassazione.

a cura di Giacomo Scortichini

Non sono tassabili i risarcimenti da illecito.

Molto spesso la Comunità europea ha richiamato l’Italia a non abusare della utilizzazione dei contratti a termine, che risulta essere in violazione di norme imperative.  
Molto spesso anche nella PA, ad esempio il Miur, assistiamo a tali violazioni.
La legge riconosce a questi soggetti il diritto di  percepite a titolo di risarcimento, con sentenza del del giudice del lavoro, per la reiterazione di contratti a termine.
Infatti il giudice non ritiene che gli importi abbiano natura retributiva, bensì ristoratrice del danno subito.
Quello che è senz'altro da escludere è che il giudice del lavoro abbia voluto attribuire all'indennità accordata la funzione di reintegrazione a fronte di una mancata percezione di redditi da lavoro; lo dimostrano, tra l 'altro, anche l'aver ancorato il ristoro ad un parametro "sostanzialmente equitativo".
Ed è propria in forza a tale interpretazione che i succitati importi non sono soggetti a tassazione in quanto rappresentative di un risarcimento del danno cagionato da una condotta illegittima, cioè  
somme riconosciute a titolo risarcitorio per la reiterazione di contratti a termine ritenuta illegittima e quindi non soggette a tassazione.
Appare condivisibile  l’ipotesi per cui dal risarcimento non discenderebbe l'assoggettamento a tassazione, avendo piuttosto natura meramente ristoratrice, occasionalmente parametrato a determinate mensilità di retribuzione, ben potendo in ipotesi essere il danno da risarcire diversamente calcolato.
Dunque pur convenendo che non tutte le somme corrisposte a titolo "risarcitorio" devono ritenersi esenti da IRPEF ma soltanto quelle costituenti ristoro del "danno emergente", mentre quelle costituenti "lucro cessante" possono costituire reddito imponibile, resta pur sempre il fatto che la natura “risarcitoria” ha inteso indennizzare un danno derivante da una condotta illegittima che, prescindendo dalla natura indennitaria, non è sottoposta a tassazione Irpef.

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