Violenza sessuale
a cura di Giacomo Scortichini
Libertà sessuale, libertà umana.
Articolo 609 bis "Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto". Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”. Il bene tutelato è la libertà sessuale come elemento fondante della libertà umana.
Dunque, configura il reato in argomento, qualsiasi condotta posta in essere al fine di invadere la sfera sessuale della persona non consenziente.
Non è necessario, per la realizzazione dell'atto delittuoso, che vi sia una consumazione completa del rapporto; un semplice bacio o un abbraccio bastano a compromettere la libertà sessuale della vittima.
La “violenza” può attuarsi in vari modi, con qualunque atto di coercizione, idoneo a violare la volontà del soggetto passivo di autodeterminarsi, ad esempio la “minaccia” agisce sulla paura di subire un danno ingiusto per non soggiacere al volere del reo.
Dunque autodeterminarsi significa scegliere in libertà, decidere se acconsentire o non acconsentire ad un rapporto sessuale; è bene precisare che il consenso originario deve perdurare per tutto il tempo del rapporto sessuale; il ripensamento o la non condivisione dello svolgimento dell’atto, se ignorati dal partner, integrano comunque il delitto.
Per quanto riguarda l’abuso per l’inferiorità fisica o psichica della vittima, il deplorevole livello di offensività avrebbe suggerito una maggiore severità, non solo per la spregevole condotta, ma perché chi ha bisogno possiede un diritto in più “quello di essere tutelato con maggiore riguardo”.
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