Ubriachezza, articolo 688 c.p.

a cura di Giacomo Scortichini

Ubriachezza, tutela buon costume e ordine pubblico.

Articolo 688 c.p. “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309”.
Bisogna premettere che la norma in argomento è stata depenalizzata, per cui è punita solo con sanzione amministrativa.
Ci sono vari punti da chiarire al fine di comprendere al meglio la fattispecie.
Ad esempio l’abitualità
non è un elemento che ne determina la configurabilità, la cosa decisiva è l’osservazione della diminuzione dello stato cosciente, del controllo della propria persona.
Inoltre bisogna chiarire che la “ubriachezza” è una condizione soggetta ad una transitorietà sia temporale, sia di progressiva assunzione di alcol.
Infatti lo stato di ebrezza, che precede lo stato di “ubriacatura”, è un elemento assorbito dalla fattispecie in quanto il bene tutelato, il buon costume e l’ordine pubblico, sono minacciati da una condizione di rilevante
intensità dell’alterazione.
Per ciò che riguarda la definizione di “luogo pubblico” o “ luogo aperto al pubblico”, è interessante osservare che la Cassazione con sentenza 22594/2005, ci dice che “ l'abitacolo di un'autovettura è da considerare un luogo esposto al pubblico e non un luogo pubblico o aperto al pubblico”; dunque il soggetto in stato di “ubriachezza” all’interno dell’autovettura non potrà essere sanzionato perché non si rivelano i “ luoghi pubblici” o “ aperti al pubblico”, cioè quelli in cui possono essere offesi i beni tutelati, “ il buon costume” e “ l’ordine pubblico”.

In un ambito più allargato possiamo affermare che un atteggiamento sociale teso a minimizzare gli effetti dell’assunzione di alcolici non favoriscono sani stili di vita che possano scongiurare azioni criminose, spesso compiute anche dai nostri giovani proprio a cagione di assunzioni eccessive di alcolici.

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