Tutele legali contro il Bullismo
a cura di Giacomo Scortichini
Violenza giovanile e conseguenze.
Con il termine bullismo ci stiamo riferendo ad una serie di comportamenti che solitamente vengono messi in atto da ragazzi molto giovani, prevalentemente in età scolare, al fine di sottomettere, sopraffare altri ragazzi che sono tendenzialmente miti ed incapaci di organizzare delle condotte aggressive o meno ancora violente.
Nonostante i reiterati tentativi di dotare la vittima di bullismo di una norma specifica, ad oggi, a mio parere molto opportunamente, non esiste una specifica tutela penale, per diverse motivazioni:
1) L’articolo 97 del codice penale ci dice che non sono imputabili i minori di 14 anni; inoltre il legislatore anche per i ragazzi compresi tra i 14 e i 18 anni ritiene la sanzione penale l’ultima azione da intraprendere, una volta preso atto della inefficacia rieducativa del soggetto attraverso percorsi che lo possano ricondurre ad una degna esistenza.
2) Il fenomeno del “bullismo” si realizza attraversa una serie di azioni che, già singolarmente, determinano uno specifico reato.
3) Visto che l’intendimento del “bullo” è quello di creare un danno o un disagio di natura fisica o psichica, non è possibile definire, circoscrivere le condotte “tipiche” che realizzano questo “eventuale reato”. Infatti potremmo includere la “violenza fisica” o “ violenza verbale”, “ violenza sessuale”, “atti persecutori”, “ ingiuria”, “diffamazione”, “minacce” e cosi tante altre fattispecie.
Resta comunque la gravità della condotta, le cui responsabilità devono essere ricercate all’interno dei principali “istituti educativi”, quali la “scuola” e la “ famiglia”.
Qui vanno indagate le motivazioni di queste deprecabili condotte, attraverso un’opera di prevenzione, prima ancora che di repressione.
Se risultano insufficienti le tutele penali, esistono comunque delle tutele sul piano civile:
Art. 2047 cc. Se una persona incapace cagiona un danno il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità.
Art. 2048 cc. Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.
Per una società che ha parificato la vita al denaro, poco non è.
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