Riabilitazione penale per stranieri in Italia

a cura di Giacomo Scortichini

Anche gli stranieri possono essere riabilitati.

Il cittadino comunitario o extra comunitario che è stato condannato a seguito di sentenza penale definitiva, ha diritto a chiedere la riabilitazione penale.

E’ bene subito precisare che la “riabilitazione penale” è un processo che porta all’estinzione degli effetti delle condanne penali e delle pene accessorie; dunque restituisce al soggetto le capacità giuridiche che aveva perduto a causa e al momento della condanna.

Per un cittadino straniero ottenere la “ Riabilitazione penale” può equivalere a cambiare la propria esistenza, ed avere una nuova possibilità che potrebbe proprio iniziare con la possibilità di ottenere il “permesso di soggiorno” o “ la cittadinanza”.

Ovviamente, come affermato dall’artico 178 del codice penale, la “riabilitazione” presuppone che la pena principale sia stata scontata o estinta consentendo così di far riacquistare al reo la capacità giuridica persa in seguito alla condanna.
L’articolo 179 del codice penale stabilisce che la Riabilitazione potrà essere concessa: -
- una volta trascorsi 3 anni dalla estinzione della pena,
- il termine sale a 8 anni per i recidici,
- il termine sale 10anni per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza,
- infine prevedere che non potrà essere concessa a coloro che sono sottoposti a misura cautelare.

Nel tempo che intercorre tra l’estinzione della pena e la richiesta di “riabilitazione penale” il soggetto dovrà mostrare un profondo ravvedimento attraverso una specchiata condotta, avendo provveduto a risanare tutti gli obblighi civili derivanti dal reato.

Non dobbiamo però dimenticare che la riabilitazione non ha efficacia retroattiva, da ciò ne discende che non dispiega i suoi effetti ai fini della recidiva e della dichiarazione di abitualità e professionalità del soggetto.
Dobbiamo inoltre ricordare che ex articolo 180 c.p. dispone la “revoca” se la persona riabilitata commette entro sette anni un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni, od un'altra pena più grave; questo al fine di riaffermare il fine riabilitativo dell’istituto.

Le disposizioni relative alla riabilitazione, statuisce l’articolo 181 del codice penale, si applicano anche nel caso di sentenze straniere di condanna, riconosciute a norma dell'articolo 12, come previsto dall’articolo 730 del codice di procedura penale.

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