Revoca della condizionale

a cura di Giacomo Scortichini

Revoca della sospensione condizionale della pena.

L’articolo 168 del codice penale statuisce che “la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato:

Commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli;

Riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo.
Qualora il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall'articolo 163, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravità del reato, può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena.

La sospensione condizionale è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative. La revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale".

Dunque possiamo affermare che la “ sospensione condizionale della pena” può risolversi:
O nell’estinzione del reato e della pena
O nella revoca del beneficio concesso.

Possiamo parlare sia di revoca obbligatoria o facoltativa.

La revoca è obbligatoria quando il condannato , nel termine di legge, commetta un delitto o una contravvenzione della stessa indole, è bene precisare che la “stessa indole” è una condizione a valere per le sole contravvenzioni; da ciò possiamo dedurre che la natura del nuovo reato è ininfluente nelle determinazione della revoca obbligatori.
Altra causa che determina la revoca obbligatoria è l'inadempimento degli eventuali obblighi imposti al condannato; sempre che il condannato non sia in grado di dimostrare inconfutabilmente  l'impossibilità dell'adempimento.
Altra ed ultima causa di revoca obbligatoria è la recidiva nel caso che per un reato  antecedentemente commesso sono complessivamente superati i limiti per la concessione del beneficio.

Perché ciò si configuri è necessario effettuare due precisazioni:
1) E’ condizione essenziale che il reato sia stato commesso nei termini della sospensione della pena e non che sia stata emessa sentenza di condanna del reato in argomento.
2) Valutare se il limite dei due anni sia stato superato, tra i due reati, altrimenti si configura un'ipotesi di recidiva facoltativa, ovvero spetta al Giudice decidere in ordine alla revoca o meno della condizionale, tenuto conto dell’indole del reo e della natura del reato.

 

 

 

 

 

 

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