Reato di Truffa aggravata
a cura di Giacomo Scortichini

Quando si determina la truffa aggravata.
Molto dibattuto è il tema se stiamo riferendoci ad una semplice aggravante del “reato di truffa” o se, di contro, possa invece costituire un reato autonomo.
La dottrina appare molto divisa su questo aspetto in ogni caso l'articolo 640 – bis del codice penale statuisce che “ La pena e della reclusione tra due e sette anni e si procede d’ufficio se il fatto riguarda contributi, finanziamenti, muti agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, erogate o concessi da parte dello Stato, di altri enti pubblici e dalle Comunità europee”
Gli elementi essenziali del reato di truffa e truffa aggravata sono i medesimi.
Ciò che muta è il destinatario degli “artifizi e raggiri” che è genericamente rappresentato dello Stato e il suo apparato.
Da precisare che in questa fattispecie si realizza il danno patrimoniale non con il “lucro cessante”, ma limitatamente al “ danno emergente” ( cioè l’erogazione non dovuta).
I termini di prescrizione sono di sette anni dal compimento del fatto, in otto anni e nove mesi in presenza di atti interruttivi della prescrizione.
TRUFFA AGGRAVATA- REATO AUTONOMO O AGGRAVANTE
Dunque la dottrina appare divisa tra coloro che ritengono che ci stia riferendo ad una semplice aggravante del “reato di truffa” e coloro che, di contro, ritengono invece che possa costituire un reato autonomo.
Ciò che possiamo notare è il fatto che nella "truffa" il bene tutelato è il patrimonio del cittadino, mentre nella "truffa aggravata" oltre all'integrità patrimoniale dello Stato, si aggiunge la tutela alla sua "rispettabilità e credibilità".
Per quanto concerne la Cassazione l'orientamento è verso una "circostanza aggravante" in quanto tra "truffa" e "truffa aggravata" non mutano gli elementi essenziali del reato, ciò che muta è solamente il destinatario del reato.
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