Reato di Somministrazione di alcolici a minorenne

a cura di Giacomo Scortichini

Vendita o somministrazione di alcol a minorenni.

É bene premettere che tali comportamenti sono frutto di una cultura che non tiene nella dovuta considerazione la correlazione tra l’assunzione di alcolici e i comportamenti delittuosi, salvo poi stupirsi quando la cronaca ci racconta di atti giovanili di estrema gravità.
In ogni caso il nostro legislatore, a differenza di quelli della quasi totalità dei paesi europei, non ha ritenuto opportuno offrire una tutela penale contro chi somministra alcolici ai minorenni.
Quindi non è reato vendere alcolici ai minorenni, il reato si configura se la somministrazione è indirizzata ai minori di 16 anni.

L’art. 689 c.p. stabilisce che è punito con l’arresto sino ad 1 anno “ L’esercente il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica causa di un'altra infermità, è punito con l' arresto fino a un anno.
Se il fatto è reiterano si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 25.000 euro, con la sospensione dell’attività per tre mesi”

Il bene giuridico tutelato è la salute dei giovani e dei soggetti affetti da infermità mentale.

Il problema potrebbe nascere dalla esatta individuazione anagrafica; non è dunque sufficiente domandare al giovane l’età, che, nel dubbio, deve essere verificata mediante la richiesta di un documento di identità.
Per quanto riguarda l’età compresa tra i 16 e i 18 anni, il nostro legislatore a previsto una sanzione amministrativa 200 a 1.000 euro.
Non si rilevano differenze tra vendita e somministrazione, dato che il fine è quello di dare accesso ad un prodotto nocivo alla salute ed in grado di determinare alterazioni della volontà cosciente.

Torna indietro

Commenti

Aggiungi un commento

Calcola 8 più 8.