Reato di Rissa
a cura di Giacomo Scortichini
Rissa e rapporto tra il delitto e la legittima difesa.
Articolo 588 c.p. “Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a euro 2.000. Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da sei mesi a sei anni. La stessa pena si applica se la uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa".
Il bene tutelato: E’ la vita e l'incolumità della persona
Il numero minimo dei partecipanti è tre, al fine della configurazione del reato.
La sentenza della Cassazione Penale n. 30215 del 7 aprile 2016 spiega egregiamente il secondo comma dell’articolo 588: Con l'ipotesi delittuosa di rissa aggravata a norma dell'art. 588, comma secondo, codice penale concorrono, con riguardo al solo co-rissante autore degli ulteriori fatti, i reati di lesioni personali e omicidio da costui commessi nel corso della contesa, non avendo detti reati valore assorbente della rissa, in quanto non sono configurabili come progressivi rispetto ad essa, né essendo quest'ultima, rispetto ai primi, "reato complesso”.
Rapporto tra il delitto di Rissa e la legittima difesa:
La Suprema Corte esclude la legittima difesa in quanto tutti i partecipanti all’evento criminoso sono animati dall’intento di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non può dirsi legittima. Ciononostante la Cassazione con sentenza n. 32 del 2015 afferma che tale principio è derogato solo in via eccezionale, ove la causa di esclusione della responsabilità penale in esame può essere riconosciuta qualora, in costanza di tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata un’azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un’offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta. Dunque il rapporto tra rissa e legittima difesa si presta a diverse interpretazioni, perché non è possibile prescindere dalla condizione psicologica del soggetto; se l’intendimento non è quello di offendere o se le circostanze ci inducano alla partecipazione alla rissa al solo scopo di resistere e limitare la violenza subita.
Concorso esterno: Stiamo riferendoci ad un reato plurisoggettivo, anche se ciò non vuol significare che tutti i soggetti coinvolti nella “rissa” assumeranno la medesima condotta. La giurisprudenza riconosce la possibilità di partecipare all’evento criminoso attraverso delle condotte atipiche, quali l’istigazione o il rafforzamento della volontà criminosa dei soggetti agenti. Dunque quello che manca è la condotta tipica. Pertanto non tutte le condotte, anche se riferibili al reato in argomento, possono assumere la rilevanza penale di cui all’art. 588 c.p. perché ciò che non si realizza, in questo caso, è l’equilibrio del livello di offensività.
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