Reato di ingiuria articolo 594 cp , offesa all'onore e al decoro
a cura di Giacomo Scortichini
Ingiuria reato contro l'onorabilità della persona
È un atto teso a svilire la struttura morale e sociale dell’offeso. Prima che il reato fosse depenalizzato era regolato dall’articolo 594
"Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa"
Oggi questo deprecabile atteggiamento è stato depenalizzato, non rilevando il legislatore elementi di offensività tali da giustificare una tutela penale.
Dunque quando oggi parliamo di “Ingiuria” dobbiamo riferirci ad un “illecito civile” che verrà sanzionata, in via pecuniaria, nella misura che il Giudice riterrà adeguata.
L’articolo 594 codice penale, è stato sostituito dal dlgs n.7/2016 “Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila chi offende l’onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa”.
Esistono delle specifiche aggravanti :
- Se l’offesa sia nel attribuire un concreto e determinato fatto infamante.
- Se l’offesa è commesso alla presenza di due o più soggetto oltre il soggetto offeso.
Queste aggravanti elevano la sanzione da cento a ottomila euro a da duecento a dodicimila euro.
Non sono rari i casi di litigi che generano reciproche offese, in questi casi, vista la difficile determinazione tra ingiuriato ed offeso, il Giudice può decidere di non applicare o, molto più raramente, di applicarla ad entrambi.
Se l’offesa è commessa nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto di altri, e subito dopo questo fatto ingiusto, allora la sanzione è esclusa.
In questo caso si rivela, oltre lo stato emotivo, alche l’elemento della provocazione.
Nel caso un soggetto ritenga di essere stato ingiuriato, può sollevare il fatto davanti il Giudice che, nel caso ritenga che ne sussistano le condizioni, provvederà a definire i termini del risarcimento e, sempre il Giudice, alla determinazione della sanzione pecuniaria, sempre in ragione della gravità del fatto.
Resta la prova, che può essere di natura testimoniale, o attraverso la produzione di documenti di registrazioni vocali, che non costituisce reato : La Cassazione afferma infatti che: "la registrazione non fa che fissare, su una memoria elettronica, ciò che è già “nostro” e fa parte del nostro patrimonio sensoriale, essendo stato captato dal nostro udito e immagazzinato nella nostra memoria. Insomma, poiché la conversazione diventa parte del nostro bagaglio di conoscenze, la registrazione di una chiamata su un file audio o video altro non è altro che una ripetizione di ciò che la nostra stessa memoria ha già compiuto: L’immagazzinamento di un fatto storico a cui abbiamo partecipato direttamente. Vietare la registrazione, del resto, sarebbe più o meno come comandare di “dimenticarsi di una conversazione”.
Per le cause di importo inferiore a 50.000 euro, è necessario che prima del giudizio l’avvocato proceda per negoziazione assistita, ovvero inviti la controparte, con una apposita comunicazione, a cercare un accordo e a formalizzarlo per iscritto. L’invio della comunicazione formale richiede un’attesa di almeno 30 giorni, per dare il tempo alla controparte di aderire o meno alla proposta.
Infine, vi ricordiamo che come tutti gli illeciti che derivano da un fatto illecito, l’ingiuria si prescrive in 5 anni.
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