Particolare tenuità del fatto.

a cura di Giacomo Scortichini

Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

E’ bene innanzi tutto chiarire che non debbono essere confusi i concetti di “particolare tenuità ” con quello di “ inoffensività”, vale a dire quella condotta penalmente atipica poiché non lede alcun bene giuridico tutelato dall’ordinamento.
L’articolo 131 bis del codice penale, norma che persegue l'obiettivo di deflazionare il carico penale pendente presso i nostri tribunali, oltre che ricercare una puntuale correlazione tra livello di offensività e proporzionalità della pena, per condotte solo astrattamente penalmente rilevanti, o in ogni caso con un grado di offensività particolarmente tenue.
Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.
L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero nei casi di cui agli articoli:
336 " Violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale"
337 " Resistenza a pubblico Ufficiale
341 bis " Oltraggio a pubblico ufficiale"
343 " Oltraggio a magistrato in udienza".
Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69 del c.p., vale del concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti.
La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

La Ratio a sostegno della norma si può rinvenire anche in altre disposizioni quali:

- il perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto (articolo 169)

- Nella esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto nei procedimenti innanzi al Giudice di Pace (art. 34 D.Lgs. N274/2000)

- nella sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto nel processo penale minorile.

L’istituto tutelato dall’articolo 131 bis, non esclude l’obbligo di risarcimento nei confronti delle parti lese, infatti l’articolo 651 bis dispone che: “la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per la particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”, agevolando il soddisfacimento delle pretese risarcitorie della persona offesa.

Da quanto sopra espresso si deduce che se la particolare tenuità del fatto si pronuncia “prima del dibattimento” verrà a mancare l’accertamento definitivo, che dovrà essere ricercato in un separato giudizio civile.


Per quanto riguarda i “ Reati permanenti” l’applicazione della non punibilità della fattispecie è correlata all’interpretazione della fattispecie; se si ritiene che la “permanenza” sia la risultante di una fase “ attiva”, prima, e poi di una fase "omissiva", dopo, si giungerebbe alla conclusione che stiamo riferendoci a “Reati abituali”. Da ciò ne discenderebbe l’inapplicabilità dell’articolo 131 bis.
Di contro, se si ritiene che la fase “ attiva” e la fase “ omissiva” sono parte di una sola condotta, allora sarà possibile applicare l’articolo 131 bis, essendo in questo caso esclusa l’abitudinarietà a delinquere dell’imputato.

Per quanto attiene il “ Reato continuato” per comprendere l’applicabilità vi è da chiedersi se in questo tipo di reato si realizzi la condizione di “condotte plurime, abituali e reiterate” che escludono il beneficio concesso dall’articolo 131 bis.
O se invece il “ Reato continuatoconfiguri un solo disegno criminoso, escludendo cosi la “ condotta plurima, abituale e reiterata”, ciò la multipla violazione di legge con la conseguenza di ritenere lecita l’applicazione della non punibilità, di cui al 131 bis.

Per concludere possiamo ricordare che la Cassazione ha preso in considerazione un’altra tipologia di reati, quelli per i quali il legislatore a disposto diversi livelli di offensività e dunque di pena.
E’ chiaro che riferendoci ad una norma deflattiva che si sostanzia in una non punibilità per “ la tenuità del fatto” è possibile, a fronte del medesimo reato, assistere ad effetti offensivi di diversa rilevanza.
Si pensi, a titolo esemplificativo, alla guida in stato di ebrezza, dove il livello del tasso alcolemico determina delle diverse sanzioni e pene.
In questo caso, afferma la Cassazione, l’applicazione dell’articolo 131 bis deve necessariamente essere connesso alla specifica pericolosità della condotta e non ad una astratta violazione della normativa.
Per cui a fronte del medesimo reato potremmo assistere alla applicabilità e alla non applicabilità dell’articolo 131 bis.

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