Oltraggio a pubblico ufficiale articolo 341 bis
a cura di Giacomo Scortichini
Analizziamo un delitto che lede il decoro e prestigio della Pubblica Amministrazione.
Articolo 341 bis c.p. “Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’offesa non è punibile. Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto". Il bene tutelato è la Pubblica Amministrazione e il decoro ed il prestigio della stessa.
L’articolo vuole lasciare intendere che una offesa rivolta ad un pubblico ufficiale “nell’esercizio delle sue funzioni” rappresenta una lesione all’intera Pubblica Amministrazione. Leggendo attentamente l’articolo di legge rileviamo che affinché si configuri il reato servono che si realizzino alcune condizioni:
- In un luogo pubblico o aperto al pubblico;
- Presenza di più persone;
- Mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni.
Queste sono le precondizioni perché l’offesa a Pubblico ufficiali determini il reato di “ Oltraggio a Pubblico Ufficiale”. Dunque se non ricorrono queste condizioni non vi è reato; resta il fatto che quanto affermato può comunque essere di rilevante offensività ed in questo caso dobbiamo però parlare di “ingiuria”, venendo meno l’oltraggio alla Pubblica Amministrazione.
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