Offendere un politico che non mantiene le promesse non è reato.

a cura di Giacomo Scortichini

Dare del bugiardo ad un politico non sempre è reato.

Ha fatto molto scalpore la sentenza con la quale la Corte di Cassazione esclude il reato di diffamazione nei riguardi di politici che, a fronte di promesse mai mantenute, vengono appellati come bugiardi o falsi.

Personalmente ritengo che sia un fatto oggettivo, chi mente è un bugiardo e poco dovrebbe importare se il mentitore sia un metalmeccanico o un politico.
La sentenza della Corte trae origine dal fatto che gli imputati, in un comune siciliano, avevano affisso dei pubblici manifesti nei quali venivano rivolti al Sindaco termini non proprio commendevoli: Bugiardo, Malvagio, Falso, Ipocrita.

Secondo la Cassazione tali affermazioni rientrano nell’ambito della critica politica, per quanto non propriamente concilianti, i toni non appaiano gravemente infamanti, specie se si riferiscono a fatti realmente accaduti, piuttosto attengono ad una giudizio valutativo in un ambito politico di fatto concreto e determinato.
Ciò detto, sarebbe opportuno porsi un’altra domanda.
I programmi e le promesse elettorali, che guidano le nostre scelte di voto, debbono essere interpretate come aspirazioni di intento o come concreti fatti futuri?
Perché se fossimo in un ambito di “enunciazione ideale” non esattamente definita e definibile, sarebbe ben altra cosa rispetto a puntuali enunciazioni programmatiche.
Infatti in questo ultimo caso, vale a dire in ambito di puntuali e definite enunciazioni programmatiche, qualora non si prefiguri l’attenuante della buona fede, potrebbe accadere di eleggere soggettività che non terranno, dolosamente, fede alla loro parola.
E, sempre nel campo delle ipotesi, se invece di inveire offendere o oltraggiare i politici bugiardi chiedessimo conto delle loro mendaci dichiarazione che hanno “ tradito la pubblica fede” ci troveremmo nella medesima condizione in cui siamo noi, comuni cittadini, ogni qualvolta affermiamo cose non vere; e a nulla varrebbe invocare la non sostenibilità e la non fattibilità dei proclami elettorali che andrebbero valutati antecedentemente l’esternazione programmatica.
Quando da parte del cittadino viene disatteso l’obbligo giuridico di affermare il vero accade che si ritroverà ad aver commesso un reato di falso, vuoi esso ideologico o materiale.
E’ ben strana la pretesa di non pretendere il medesimo rigore morale verso chi ha la pretese di amministrare le sorti delle nostre esistenze, perché, per quanto strano possa apparire, intorno a questi programmi non orientiamo solamente le nostre scelte politiche, ma organizziamo o per meglio dire programmiamo gran parte delle nostre scelte di vita; si chiama legittimo affidamento.
Restando in fiduciosa attesa di leggere in merito la stimata Corte, Vi ringrazio per l’attenzione dedicatami.

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