Nessuna esclusione della punibilità per chi fa elemosinare i bimbi

a cura di Giacomo Scortichini

E' meritevole di pena chi riduce in servitù o schiavitù i bambini.

La forma di improcedibilità, derivante dalla particolare tenuità del fatto, è la risultante di forme deflattive che vengono applicate a condotte a basso livello di pericolosità.
E’ bene innanzi tutto chiarire che non debbono essere confusi i concetti di “particolare tenuità ” con quello di “ inoffensività”, vale a dire quella condotta penalmente atipica poiché non lede alcun bene giuridico tutelato dall’ordinamento.
Questa norma, come già accennato, persegue l'obiettivo di deflazionare il carico penale pendente presso i nostri tribunali, oltre che ricercare una puntuale correlazione tra livello di offensività e proporzionalità della pena, per condotte solo astrattamente penalmente rilevanti, o in ogni caso con un grado di offensività particolarmente tenue.
Nel caso di specie la norma non può essere astrattamente valutata, bensì contestualizzata all’interno di una mancanza di rispetto verso dei minori.
Per quanto ci si possa richiamare ad una tradizione radicate nelle popolazioni nomadi, nei zingari, non si può in ogni caso violare la sacralità della dignità del bambino che merita rispetto e un futuro dignitoso.
Così come lo stato di bisogno della famiglia non può essere una condizione che giustifica una simile condotta.
Nella loro ingenuità i bambini sono votati ad una completa fiducia verso i convive con loro e chi dovrebbe istruirli, educarli e sostenerli, quando invece nei fatti li pongono in una condizione di “ servitù o schiavitù”.
Perché mandare un minore di 14 anni a chiedere l’elemosina per sostenere le disagiate condizioni economiche della famiglia, o per perpetuare con una secolare tradizione, significa, in uno stato di diritto, asservire il minore.
Quindi la Cassazione, ben lungi dal riconoscere la “ particolare tenuità del fatto” ha opportunamente confermato le sentenze di primo e secondo grado che vedevano gli imputati condannati per il reato di cui all’articolo 600 del codice penale “ Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù”.

 

Torna indietro

Commenti

Aggiungi un commento

Calcola 3 più 1.