Misure deflattive, Messa alla prova

a cura di Giacomo Scortichini


Esiste una volontà del legislatore di ricercare una proporzionalità tra livello di condotta criminosa e pena.
Lo scopo è quello di raggiungere un equilibrio che possa da un lato vedere ridursi i carichi penali, dall'altro quello di non inasprire le difficoltà di inserimento in società da parte di soggetti che, per quanto abbiano compiuto atti delinquenziali, non possiedono una strutturale inclinazione criminale.

Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, vale a dire i reati per cui è prevista la citazione diretta a giudizio:

Articolo 336 c.p. “ Violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale”
Articolo 337 c.p. “ Resistenza a un pubblico ufficiale”
Articolo 343 2° comma c.p. “ Oltraggio a magistrato in udienza”
Articolo 349 2° comma c.p. “ Violazioni di sigilli”
Articolo 588 2° comma c.p. “ Rissa aggravata, con esclusioni ipotesi che taluno sia rimasto ucciso o vittima di lesioni gravi o gravissime”
Articolo 590 bis c.p. “ Lesioni personali stradali”
Articolo 625 c.p. “ Furto aggravato”
Articolo 648 c.p. “ Ricettazione”
l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.
La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato.
Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.
La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.
L’obiettivo di tale misura è quello di alleggerire i carichi dei tribunali penali.
Inoltre , non secondario, è quello di evitare misure detentive a soggetti che si sono resi colpevoli di condotte criminose a basso indice di offensività.
Dunque il tentativo è quello di iniziare sin da subito il processo di reinserimento nella società, senza che il carceri alteri, o peggio acuisca, una personalità ancora riconducibile ad una piena socialità.
Non bisogna omettere che la “ messa alla prova” presuppone, ove possibile, il risarcimento del danno, eventualmente causato, anche se con sentenza 33277/2017 della Cassazione si afferma che è illegittimo, al momento dell’estinzione del reato, condannare l’imputato al risarcimento dei danni e delle spese processuali sostenute dalla parte civile, in quanto tale aspetto costituisce un presupposto imprescindibile dell’istituto. Le pretese della parte civile potranno dunque trovare tutela in un apposito giudizio civile.
Vi è infine da ribadire, sempre su sentenza della Cassazione, che circa il tempo di durata della “messa alla prova”, non inferiore a 10 gg., l’imputato dovrà prestare un lavoro di pubblica utilità, con riguardo alle sue esigenze di studio, lavoro, di famiglia e di salute.
La sospensione del processo con messa alla prova viene disposta con ordinanza e può essere richiesta, una sola volta e non si applica ai “delinquenti abituali”, professionali e per tendenza (Definiti negli articoli 102,103,104,105 e 108), nelle seguenti fasi processuali:
-nel corso delle indagini preliminari,
-nella fase procedimentale,
-prima della formulazione delle conclusioni in udienza preliminare
-prima della dichiarazione di apertura del dibattimento,
-nel giudizio direttissimo o in quello a citazione diretta
-nei procedimenti definibili con decreto penale con l’atto di opposizione articoli 464 bis e 464 ter cpp;
L’esito positivo della prova consentirà al Giudice di dichiarare estinto il reato.
L’ istituto della “Messa Alla Prova”, anche se ispirato al medesimo istituto previsto per minorenni, ha diverse finalità.
Per quanto riguarda i minorenni la norma persegue l’obiettivo di evitare che i giovani entrino in contatto con una realtà anche punitiva, che non aiuterebbe il loro pieno recupero in società.
Mentre per i maggiorenni la finalità è quella di deflazionare il carico giudiziario.
Per tali motivi, cioè per il fatto di perseguire due fini sostanzialmente diversi, l’aver usufruito della misura deflattiva in gioventù, non è elemento ostativo per accedere alla “ Messa alla Prova” di cui all’articolo 168 bis c.p.
Il Giudice sospende il processo e affida il Maggiorenne all’Uepe ( Ufficio per l’esecuzione penale esterna), solo nella convinzione che per il futuro l’imputato si asterrà da commettere altri reati.

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