Minori lasciati soli in macchina, reato di abbandono
a cura di Giacomo Scortichini
Bambini soli in macchina, omissione di vigilanza.
Alcune volte perché siamo in ritardo per il lavoro, altre perché abbiamo la mente assorta in altri pensieri, altre perché abbiamo una commissione urgente da compiere.
Queste e molte altre sono le ragione che inducono i genitori a dimenticare i proprio figli chiusi all’interno dell’auto.
A volte siamo persino in grado di superarci “ lasciare i figli in auto a dormire, in orario notturno, per andare a ballare in discoteca.
A volte accade che dei comuni passanti sentano piangere o bisticciare e constatata la preoccupante situazione avvertano le forze dell’ordine.
Direi di soprassedere circa i pericoli psicofisici a cui sono esposti questi bambini ed occuparci della rilevanza giuridica della condotta genitoriale.
L’articolo 591 si occupa di “ Abbandono di persone minori o incapaci e statuisce che “ Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.
La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.
Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato”
La norma intende tutelare il “bene vita” dei soggetti deboli, vuoi per età, vuoi per condizioni psicofisiche compromesse.
Per cui il reato si configura ogni qualvolta, attraverso un’azione o una omissione, il soggetto incaricato dal dovere giuridico di custodia o cura , si sottrae ai suoi obblighi esponendo i minori o gli incapaci ad uno stato di pericolo, anche potenziale.
A tale proposito si è recentemente espressa la Cassazione con una recente sentenza n. 44657 del 2021, chiamata ad esprimersi in merito ad una Mamma che, come emerso dalle prove raccolte, aveva la abbandonato i figli minori in auto addormentati per andare a ballare.
La Cassazione ha evidenziato la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato che si integra in qualsiasi condotta, omissiva o attiva, che si riveli in contrasto con il dovere giuridico di custodia, così come l’elemento soggettivo che ha nella condotta della Mamma palesato la volontà di aver accettato il rischio che l’evento si potesse verificare.
Per cui a nulla valgono espedienti di vigilanza, resta il fatto che i minori sono stati abbandonati e per di più da un loro genitore.
In linea più generale una considerazione deve essere fatta circa la individuazione dei 14 anni come limite di età dove svolgere un attività di vigilanza.
E’ chiaro che spesso l’età anagrafica non corrisponde all’effettiva età; i vari livelli di maturità, gli ambiti di crescita, le inclinazioni caratteriali suggeriscono che sarà il Giudice a valutare caso per caso l’adeguatezza di questa “conquista di libertà” e/o calibrarla nei tempi nei modi e negli ambiti che riterrà più adeguati al soggetto.
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