Minorata difesa, quando si configura

a cura di Giacomo Scortichini

L'aggravante della minorata difesa.

Ad esempio non sono rare le situazioni in cui un acquisto effettuato online si rivela truffaldino, vale a dire che per qualsiasi ragione quanto descritto o lasciato intendere all’acquirente non corrisponde a verità.
E’ del tutto evidente che questa tipologia d’acquisto, proprio per come è concepita, pone l’acquirente in una posizione di svantaggio.
Infatti sui contratti a prestazioni corrispettive, come quello di compravendita, le due soggettività hanno entrambe la possibilità di valutare, il venditore, la solvibilità dell’acquirente e l’acquirente, la qualità e la conformità del prodotto proposto dal venditore.
Nel caso di specie è del tutte evidente che le cose non stanno in questi termini, qui, nell’acquisto online, l’acquirente non conosce il venditore e non visiona il prodotto oggetto della transazione.

​Il punto di cui trattiamo è quello di comprendere sé, in presenza di artifizi e raggiri, oltre al reato di truffa si possa configurare l’aggravante della “ minorata difesa”.
La sentenza della Cassazione n. 17937 del 10 aprile 2017 e la sentenza della Cassazione n. 40275 del 2021 ci dicono che ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante della “ minorata difesa”, le circostanze di “ tempo”, di “luogo” o di “persona”, devono essere accertate come concreti e concludenti elementi di fatto atti a dimostrare la situazione di particolare vulnerabilità del soggetto truffato.
Nel nostro caso, ci ricorda la Cassazione, che trattandosi di una truffa realizzata su di un acquisto a distanza, appunto la distanza rappresenta una “ condizione oggettiva” proprio perché pone l’acquirente in una situazione largamente sfavorevole proprio perché al venditore è concesso di non mostrarsi e di non far vedere al compratore il prodotto oggetto dell’acquisto.
Possiamo dunque giungere alla conclusione che nella truffa online si configura l’aggravante della minorata difesa previsto dall’articolo 61 del nostro codice penale.
Questo è quanto disposto dalla sentenza n. 17937.
Per quanto riguarda invece la Cassazione n. 40275 del 2021, che prende in esame reati di ben altra natura, la “ratio” resta comunque la medesima; infatti afferma che l’aggravante della “minorata difesa” è configurabile perché: La commissione del reato avviene “in tempo di notte” perché il “ tempo” del reato è idoneo ad ostacolare la difesa della vittima.
Dunque l’applicazione di questa aggravante è condizionata alla evidenza del fatto che l’azione criminale, nel creare il danno perseguito dal reo, congiuntamente ponga la vittima in una situazione di estrema vulnerabilità tanto da non poter adeguatamente difendersi dall’evento criminoso, sempre che “ QUESTA AGGRAVANTE NON RIVELI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO”.

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