Mantenimento, non punibile padre che paga gli arretrati.
a cura di Giacomo Scortichini
Riparazione del reato di particolare tenuità.
L’articolo 570 del codice penale statuisce che “ Chiunque fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa".
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Sono molto frequenti i casi in cui il genitore si sottraggono dall’obbligo di mantenimento verso i figli o il coniuge, così come le motivazioni che ne sono alla base.
Affinché si configuri il reato sono indispensabili alcune condizioni, come:
- La volontarietà dell’inadempimento
- I dolo nel compiere il reato
Di contro non sono rilevanti il fatto che i figli non versino in stato di bisogno essendo in capo ad entrambi i genitori l’obbligo di provvedere al mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole.
E’ però possibile che esista una concreta impossibilità di onorare gli impegni assegnategli dalla legge, si pensi ad uno stato di disoccupazione, a patto che la condotta del genitore inadempiente sia in sintonia con la volontà di voler quanto prima essere nella condizione di provvedere per i suoi cari.
Quanto appena esposto e ciò che emerge da una recente sentenza della Cassazione, la n. 10630/2022, che fissa un orientamento giurisprudenziale chiaro a riguardo.
Afferma che “l’aver provveduto, anche se tardivamente, ai propri obblighi, è motivo di impunibilità”.
Oltre a ravvedersi una mancanza di dolo, vi è da sottolineare una particolare tenuità del fatto, che è elemento che sottrae il soggetto dalla pene per un ovvio principio di proporzionalità tra misura della pena e offensività della condotta.
Dunque la Cassazione ci dice, nel caso di specie, che l’antigiuridicità della condotta non persiste se l’adempimento avviene anche dopo aver perpetrato un reato.
Grazie per l'attenzione riservataci.
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