La truffa di Gas e Luce - POD e PDR
a cura di Giacomo Scortichini
La truffa di contratti mai richiesti.
Non è infondato il detto che “ le vie dell’inferno sono lastricate di buone intenzioni”.
Il POD e il PDR sono rispettivamente i codici identificativi delle utenze di luce e gas.
Nati per agevolare e velocizzare la migrazione da un gestore all’altro, magari per ricercare un miglior servizio o dei costi più favorevoli, quindi nati per facilitare il consumatore nella “diabolica” macchina delle forniture domestiche, oggi, sempre più frequentemente, rappresentano quello strumento per truffare tanti e tanti ignari utenti.
Il possesso di questi codici, da parte del gestore mal intenzionato, è parte integrante, se non determinante, per realizzare nuove forme contrattuali o addirittura il cambio di gestore, il tutto nella completa inconsapevolezza del povero sottoscrittore contrattuale, o meglio dire “presunto”.
Gli artifizi e i raggiri, elementi che si pongono alla base del reato di truffa, hanno dunque lo scopo di carpire quei codici, apposti sulla bolletta, attraverso abili telefonate, o visite di persona, o invio di mail.
In via preventiva ciò che si può consigliare è di non fornire i codici POD e PDR, oltre a prestare estrema attenzione a ciò che diciamo al telefono, ad esempio evitando di pronunciare il “si” o il “confermo”, che saranno poi abilmente sottoposte ad un montaggio dal quale emergerà una nostra adesione mai conferita.
Con questi vigliacchi disonesti, che mettono nel mirino prevalentemente le persone con minorata difesa vuoi per condizione di salute vuoi per l’età, dobbiamo prestare la massima attenzione, anche correndo il rischio di apparire poco cordiali anche con le altre persone che sono animati da un autentico e sano interesse professionale.
L’articolo 1341 del codice civile afferma che per i contratti di fornitura, che possono essere definiti “contratti per adesione”, la predisposizione delle norme del contratto, da parte dell’erogatore, non hanno effetti se non sono specificatamente approvate per iscritto, in quanto, come afferma la Cassazione, si può presumere una assenza di attenzione del contraente e dunque giungere ad ipotizzare un vizio della volontà contrattuale.
Dunque se le precauzioni non sono servite resta da perseguire un riconoscimento legale al fine di veder riconosciuto il proprio diritto di esprimere la propria reale volontà contrattuale.
Il disconoscimento della firma, il diritto di recesso, la segnalazione al Garante, sono tutti strumenti per annullare ciò che vuole essere fraudolentemente rappresentato come una nostra volontà.
La nostra opera legislativa è stata sempre molto attiva in ambito contrattuale ed è incomprensibile come una normativa possa prestare il fianco ad una truffa, spesso facilitata proprio da questa estrema leggerezza di conclamare il consenso dell’utente anche in totale assenza della più elementare tutela e certezza che lo stesso consenso si stato realmente conferito.
Non è vero che facilitare il flusso contrattuale attraverso una facilitazione della stipula rappresenti sempre una spinta alla crescita economica del Paese; prima di correre a trasformare i “non saprei” i “ni” i “mi ci faccia pensare”, i “ dovrei prima sentire i miei figli” in consensi, bisognerebbe offrire garanzie e tutele al fine di impedire queste odiose e sistematiche truffe.
Personalmente comincerei con il “ non pagare” un servizio mai richiesto, per poi affidarmi alla giustizia per sapere se l’utente, il consumatore riacquisterà la sua centralità ed il suo rispetto. Io credo di si.
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