La pensione del caro estinto

a cura di Giacomo Scortichini

Non è reato percepire la pensione del congiunto morto.

Con sentenza 31210 del 2021 la Corte di Cassazione ha affermato che non comunicare all’INPS la morte di un congiunto non costituisce reato.

Il reato a cui la suddetta pronuncia fa riferimento è il 316 ter del Codice Penale Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, quando afferma che “Chiunque mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Il tutto nasce dalla impugnazione di una sentenza in cui il congiunto, non avendo dato informazione all’Inps del decesso del proprio caro, continuava a ricevere i ratei della sua pensione, accreditati nel conto corrente cointestato.

Il Tribunale d’appello, confermando l’orientamento del primo grado di giudizio, condannava per violazione del 326-ter a un anno di carcere l’allora indebito beneficiario.

Impugnato il giudizio di secondo grado la Corte di Cassazione ha rilevato che il reato non può configurarsi perché "non potendo ritenersi sussistente l'omissione di informazioni dovute perché non previste”. Infatti prosegue affermando che “La legge 27 dicembre 2002 n. 289 ha introdotto l'obbligo per le anagrafi comunali di trasmettere online all'Inps le comunicazioni di decesso, sicché non è più necessario che i privati cittadini consegnino agli uffici Inps il certificato di morte cartaceo".

Oltre al fatto che l'onere spetti alle anagrafi comunali e non a un privato cittadino, analogamente, l'articolo 1 legge 23 dicembre 2014 n. 190 ha sancito l'obbligo per i medici necroscopi di in inviare online all'Inps il certificato di accertamento del decesso entro 48 ore dall'evento.

Queste sono le informazioni previste dalla legge sulle quali l'Inps provvede poi ad effettuare le necessarie variazioni relative, nel caso di specie, alla erogazione o meno della pensione.

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