La minaccia di licenziamento è estorsione
a cura di Giacomo Scortichini
Storia di ordinario sfruttamento.
Storie di ordinario sfruttamento; i lavoratori prestavano servizio sino a 20 ore al giorno, senza che gli fosse corrisposto un adeguato trattamento salariale, peraltro svolgendo lavori che non rientravano nelle loro mansioni, dunque in un clima di totale vessazione.
Alle loro legittime rimostranze la risposta era sempre la stessa: se non vi va bene siete liberi di andarvene.
Fortunatamente non è dello stesso parere la Corte di Cassazione che con sentenza n.3724 del 2022, ha statuito che Commette reato di estorsione il datore di lavoro che minaccia di licenziare i dipendenti che non accettano una retribuzione inferiore rispetto a quella dovuta.
La Suprema Corte «Non considera che la stessa nozione di minaccia implica proprio che sia rimessa alla vittima del reato la scelta della condotta ultima da adottare, ma nella consapevolezza che ove questa dovesse essere diversa da quella rappresentata e pretesa dal soggetto attivo, si avrebbe la conseguenza del male ingiusto prospettato».
Dunque emerge in tutta evidenza che il reato di estorsione si sostanzia nella forzata adesione della vittima alla accettazione attraverso la costrizione, in questo caso effettuata dal datore di lavoro, con la minaccia del licenziamento, che assume una sua rilevante efficacia specie in un mercato del lavoro dove l’offerta supera di gran lunga la domanda, riducendo ulteriormente il potere contrattuale dei lavoratori.
Tutto ciò premesso dobbiamo giungere alla conclusione che la locuzione “ libertà di andarsene” è palesemente illegittima in quanto viene pronunciata a scopo intimidatorio e verso soggetti socialmente deboli; viene dunque offerta la possibilità di scegliere a dei soggetti che non possono scegliere in quanto prigionieri del bisogno ed al solo fine di trarne un ingiusto profitto.
Dunque appare ineccepibile l’interpretazione di minaccia ed estorsione nella condotta di estremo sfruttamento, uno sfruttamento che poggia su una sproporzione di forze tra i lavoratori e i datori di lavoro.
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