La legittima difesa, è sempre legittima
a cura di Giacomo Scortichini
Come cambia la legittima difesa.
L’articolo 52 ci dice che non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendersi.
Ci stiamo riferendo a fatti che a condizioni normali si configurerebbero come reati, ma che, nella eccezionalità dell’interesse prevalente, l’ordinamento autorizza ad assumere.
Il dispositivo di legge, estendendo lo stesso criterio anche all’articolo 614 “introduzione nell’altrui abitazione”, pone al centro della tematica il bilanciamento degli interessi contrapposti, o meglio il principio di proporzionalità tra il livello di offensività, che ci richiama alla legittima difesa e le azioni prodotte per difendere la nostra integrità personale e patrimoniale.
Premesso che essendo condotte imprevedibili e di pericolo attuale, non è affatto semplice determinare quale possa essere una reazione proporzionata.
Difronte ad una minaccia incombente, ad esempio, possiamo tentare di fuggire, senza sapere se le conseguenze di questa precipitosa fuga si riveleranno più dannose dell’offesa a cui ci siamo sottratti scappando.
Nella sostanza possiamo ritenere che la configurazione della legittima difesa opera qualora l’ingiusta aggressione abbia causato una reazione appunto “legittima” i cui danni risultino di minore entità, di uguale entità, o lievemente superiori alla ingiustificata aggressione subita sia essa personale o patrimoniale.
Con il tempo il concetto di legittima difesa ha assunto rilievo fortemente politico, tra chi riteneva che il giudizio circa la sua configurabilità dovesse essere guidato dal principio di proporzionalità e chi riteneva sempre legittima la difesa della propria incolumità personale o patrimoniale.
L’articolo 59 del codice penale mette infatti in discussione i cardini su cui poggia la legge 52 sempre del codice penale.
Se la difesa divine nei fatti sempre legittima il bilanciamento degli interessi contrapposti viene meno, così come il principio di proporzionalità.
Non bisogna poi dimenticare che è stata inserita una locuzione “ aver agito nelle condizione di grave turbamento”, questa indeterminatezza su quella che in realtà sia stata la reale condizione psicologica dell’aggredito, sposta l’asse interpretativo da una concreta valutazione della condotta ad una più ampia e difficilmente determinabile condizione emotiva.
Non sembra dunque più chiaro se sparare al ladro mentre desiste dal suo intento criminoso sia legittima difesa, o se lo sia mentre stia addirittura fuggendo.
Non è chiaro se nell’equilibrio degli interessi contrapposti, il patrimonio dell’aggredito e la vita dell’aggressore rappresentino un bilanciamento tale da configurare un legittima difesa.
Credo che serva uno sforzo di chiarezza legislativa.
Commenti
Aggiungi un commento