La Falsa Testimonianza
a cura di Giacomo Scortichini
Affermare il falso o negare il vero o omettere.
L’articolo 372 del codice penale ci dice che “ Chiunque, deponendo come testimone innanzi all’Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni".
E’ bene subito chiarire che la falsa testimonianza ha una valenza soggettiva; ciò che la legge ritiene come “falsità” è quella condizione in cui il testimone “afferma falsamente” o “ nega il vero” o “ omette” rispetto alla sua conoscenza e non rispetto alla verità assoluta, che ovviamente può ignorare e nessuno può imporgli di conoscerla.
Quindi, pur non riferendoci ad opinioni o a libere interpretazioni, resta il fatto che la testimonianza è la “verità del testimone”, senza la pretesa che quanto dallo stesso affermato abbia una valenza oggettiva.
La norma tutela il buon andamento dell’attività giudiziaria, con il preciso scopo di evitare che vengano messe a disposizione della legge falsi elementi probatori.
Nella sostanza ciò che la norma vuole impedire è la fraudolenta deformazione del convincimento del giudice in merito ai fatti di causa.
La falsa testimonianza non è alla ricerca di “bugiardi” e non effettua indagini sulla inclinazione a mentire della popolazione.
Proprio per questo il nostro ordinamento prevede la “ ritrattazione”, vale quella condizione in cui il testimone confessa che precedentemente ha affermato il falso e contestualmente afferma il vero.
L’istituto della “ritrattazione” oltre che prevedere una causa speciale di non punibilità, persegue comunque l’obiettivo di dotare il processo di tutti gli elementi di informativi utili a giungere comunque alla verità, anche se protratta a causa di una “ tardiva testimonianza genuina”.
E’ del tutto evidente che il peso di una testimonianza in un processo penale ha una rilevanza molto superiore rispetto ad una testimonianza rilasciata in un processo civile.
Per questo la legge determina due diversi termini di scadenza per attivare l’istituto di “ non punibilità” ; per quanto riguarda l’ambito penale il testimone infedele può ritrattare sino alla “ chiusura del dibattimento”.
Per quanto riguarda il processo civile il testimone infedele può “ritrattare” prima della pronuncia di una sentenza definitiva.
In un altro articolo affronteremo la questione della punibilità della falsa testimonianza in casi particolari, ad esempio quando sia resa dai congiunti dell'imputato ed altre situazioni, che riteniamo meritevoli di una più approfondita trattazione.
Nell’augurio che la cosa non sia di vostro interesse, Vi ringraziamo per l’attenzione concessaci.
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