La condizionale
a cura di Giacomo Scortichini
Sospensione condizionale della pena.
E’ la sospensione della pena che viene concessa dal Giudice laddove si rilevano alcune condizioni che sono:
1 ) Possono usufruirne soggetti che si sono resi colpevoli di reati non rilevanti, vale a dire la cui pena inflitta non è superiore ai due anni di carcerazione, e che il loro passato non parla di una abitudinarietà a delinquere.
Dunque un requisito “oggettivo” che dipende dalla condanna irrogata dal giudice, non superiore ai due anni e un requisito “soggettivo” determinato dalle qualità della persona condannata.
2) La sospensione condizionale dispone che la pena rimanga sospesa a condizione che il reo non commetta un altro reato, nel quinquennio successivo, che decorre dal passaggio in giudicato della sentenza per la quale e stata concessa la condizionale.
3) La sospensione condizionale della pena può essere concessa una sola volta; esiste però una condizione in cui il Giudice può valutare la possibilità di una seconda concessione ed quella che le due condanne insieme non superino il limite posto dalla legge ( 2 anni).
Per coloro che hanno più di 70 anni e tra 18 e 21 il tetto sale a 2 anni e 6 mesi.
La concessione del beneficio in trattazione è una discrezionalità del Giudice, il cui diniego va comunque motivato e può essere oggetto di appello.
La concessione della sospensione condizionale della pena può essere condizionata alla;
restituzione di quanto indebitamente percepito
pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso,
la pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno,
la eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato,
se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
Vi è da aggiungere che detti adempimenti possono essere sia:
Facoltativi, nel caso il reo benefici per la prima volta della condizionale
Obbligatori se il reo abbia già beneficiato della misura
Una volta chiarita la natura della misura deflattiva del sistema carcerario e volta alla sottrazione del condannato da un ambiente che potrebbe negativamente influire sulla sua condotta, dobbiamo accennare ad alcuni suoi aspetti:
“La pena sospesa non è menzionata sul casellario giudiziario richiesto da privati e non può essere causa ostativa alla concessione di licenze o autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa”
Trascorso il termine quinquennale il reato è estinto e non ha luogo l’esecuzione della pena.
Il Giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, sulla base di parametri sia oggettivi che soggettivi determina la capacità a delinquere del reo nel binomi retribuzione-gravità del reato e specialprevenzione-capacità criminale.
Se il giudice riterrà di dovere infliggere al reo la pena della reclusione o dell’arresto non superiore a due anni, può disporre con la stessa sentenza di condanna che la pena rimanga sospesa.
Questo comporta che il reo non dovrà scontare effettivamente la pena, mentre a suo carico verranno applicate le pene accessorie, ad esempio interdizione dai pubblici uffici o sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte.
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