La cancellazione della società non estingue l'illecito

a cura di Giacomo Scortichini

Nel caso di specie ci stiamo riferendo ad una violazione delle norme antinfortunistiche, che ha prodotto un danno ad un dipendente di un’impresa di capitale, e nello specifico una Srl.
In seguito a tale accadimento gli amministratori venivano condannati in relazione al reato 590 del codice penale che statuisce che “ Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309 e termina affermando che
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".
E del tutto evidente che il chiamato a rispondere, trattandosi di materia penale, non è la società ma gli amministratori della stessa, a cui vengono posti in capo anche le responsabilità debitorie nate nei confronti del danneggiato.
Venendo al punto, dobbiamo spostare l’attenzione in merito al ricorso per Cassazione proposto dalla società, la quale chiedeva la pronuncia dell’estinzione dell’illecito, in ragione  della documentata cancellazione della società, dal registro delle imprese; richiamandosi alla Cassazione n. 41082 del 2019 in quanto la  cancellazione che, come affermato da dottrina e giurisprudenza sarebbe da assimilare, quanto ad effetti, alla morte della persona fisica.
Una recente sentenza della Cassazione, la n. 9006 del 2022 afferma che la cancellazione dal registro delle imprese della società alla quale si contesti (nel processo penale che si celebra anche nei confronti di persone fisiche imputate di lesioni colpose con violazione della disciplina antinfortunistica) la violazione del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 25-septies, comma 3, in relazione al reato di cui all'art. 590 codice penale, che si assume commesso nell'interesse ed a vantaggio dell'ente, non determina l'estinzione dell'illecito alla stessa addebitato.
Il fallimento della società non ne azzera i profili di responsabilità e non si vede perché si debba distinguere il fallimento dalla cancellazione dal Registro, che sia atto fisiologico o fraudolento.

La Corte invece afferma che l’estinzione della persona giuridica, nelle società di capitali, comporta il passaggio della titolarità dell’impresa ai singoli soci. Non può dunque essere trascurato che lo scioglimento della società non opera retroattivamente, per cui non possono decadere i rapporti sorti nell’esercizio d’impresa prima dello scioglimento.

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