Insolvenza fraudolenta
a cura di Giacomo Scortichini
Chi assume una obbligazione consapevole della sua insolvenza.
L’articolo 641 del codice penale ci dice che “Chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa, qualora l'obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 516.
L'adempimento dell'obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato”
Rispetto alla truffa, articolo 640 del codice penale, manca degli “ artifizi” e “raggiri” che sono l’elemento costitutivo del reato, vale a dire la condotta idonea a indurre taluno in errore.
Qui, nel caso di specie, l’elemento distintivo è la “dissimulazione” cioè la condizione che costituisce il reato perché tesa a nascondere la propria impossibilità di onorare l’obbligazione assunta.
Si pensi ad un avventore che al ristorante stellato prosegue il suo pasto ordinando le pietanza più prelibate e i vini più costosi, nella piena consapevolezza di non poter pagare il conto.
La dissimulazione, che determinerà “l’insolvenza fraudolenta” è nell’atteggiamento di chi possiede conoscenza di non poter onorare l’impegno assunto ed proprio per questo ostenta sicurezza e disinvoltura.
La disposizione di legge intende tutelare il singolo patrimonio, oltre ad una generica “fede contrattuale”.
Il concetto di “buona fede contrattuale” ha una estrema rilevanza sull’economia pubblica e privata; infatti la garanzia di solvibilità, oltre che garantire il singolo soggetto autore della prestazione, agisce sull’intero mercato economico ingenerando fiducia o sfiducia e dunque propensione o ritegno verso l’agire economico.
Per quanto possa apparire pleonastica è bene aggiungere che l’insolvenza sopravvenuta, nella assoluta impossibilità del soggetto di prevederla, esclude la realizzazione del delitto.
Infine, pur essendo reato comune può essere compiuto solamente da chi ha la capacità di obbligarsi; costituisce quindi un presupposto del reato in argomento il fatto che venga stipulata un’obbligazione valida giuridicamente.
Da ciò si deduce che non potrà compiere il delitto colui che è incapaci ad obbligarsi ( ad esempio l’interdetto, soggetti in amministrazione di sostegno temporaneo ed altri soggetti privi di capacità giuridica a contrarre).
Commenti
Aggiungi un commento