Guida dopo assunzione di psicofarmaci
a cura di Giacomo Scortichini
Guidare in stato di alterazione psicofisica è reato.
Negli anni vi è stata una crescente attenzione verso una guida responsabile dovuta ai tanti incidenti, spesso provocati da un alterazione psicofisica, di chi si pone alla guida di un mezzo.
L’articolo 187 del codice della strada, oltre che sanzionare chi si pone alla guida sotto gli effetti di stupefacenti, provvede in tal senso anche per chi è alla guida sotto l’effetto di sostanze “psicotrope”.
E’ bene sottolineare come molti psicofarmaci di uso assai diffuso possiedono il principio attivo di queste sostanze “psicotrope”.
Per chiarezza possiamo riferirci a tutti quei farmaci a base di morfina e sostanze analgesiche oppiacee, come quelle a base cannabis o ai barbiturici.
Le benzodiazepine ( Xanax, Tavor, Lexotan, Valium) rientrano tra queste sostanze che, pur essendo prescritte dai medici di base o da psichiatri, possono alterare lo stato psicofisico del conducente.
La normativa di legge prevede una sanzione, per essersi posti alla guida in stato di alterazione psicofisica a seguito di assunzione di stupefacenti o sostanze psicotrope, da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da 6 mesi ad 1 anno.
Se il reato di cui sopra viene rilevato a seguito di un sinistro le pene sono raddoppiate e la patente di guida revocata.
E bene chiarire che l’avere assunto uno di questi farmaci non configura di per sé il reato, serve un nesso causale tra l’assunzione del farmaco e lo stato di alterazione psicofisica che è alla base della pericolosità del conducente.
Nulla rileva il fatto che dalle successive analisi possa emergere che tale assunzione sia avvenuta, perché niente ci dice sull’orario di assunzione vista la lunga persistenza nei liquidi ematici e urinari, né sul dosaggio assunto, insomma nulla ci dice in merito ad una condotta che per costituire reato non può configurarsi in colui che guida dopo aver assunto sostanze psicotrope, ma quella di colui che guida in stato di alterazione psicofisica per aver assunto sostanze psicotrope.
In conclusione nella pur apparente contraddizione tra la positività dei liquidi biologici e la non rilevata presenza dell’alterazione psicofisica, sarà quest’ultima condizione a determinare con la sua sussistenza o meno la rilevanza penale della condotta.
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