Furto per stato di necessità

a cura di Giacomo Scortichini

Il furto per stato di necessità è sempre reato?

L’articolo 54 del codice penale parla di non punibilità per chi abbia agito in evidente stato di bisogno che si può concretizzare nel sottrarre se ed altri da imminenti pericoli derivanti da una condizione economica-sociale preoccupante.
E’ del tutto evidente che quanto espresso dall’articolo 54 rappresenta una soluzione estrema, cioè non diversamente sanabile, il cui livello di offensività deve risultare del tutto irrilevante.
Vanno inoltre tenuti in dovuta considerazione la sporadicità degli eventi e le reali condizioni patrimoniali e occupazionali.
Un ruolo decisivo viene ricoperto dal modo in cui viene effettuato il furto, perché qualora emergessero degli aspetti di continuità, che pur richiamandosi ad un evidente e permanente stato di bisogno, mostrano una qualche inclinazione a voler porre a profitto questo stato di indigenza, allora si potrà sollevare la fattispecie del furto lieve per bisogno. Art.626 comma 1 n.2 codice penale.
Non sono rari i casi in cui il "diritto positivo" è costretto a confrontarsi con il "diritto naturale", con la morale, l'etica. Questo è molto apprezzabile per il fatto che lo stato di diritto non deve mai allontanarsi dalla nostra umanità, dall'accoglienza e dall'inclusione di ogni uomo, senza mai dimenticare che chi ha bisogno possiede un diritto in più " quello di non essere abbandonato".

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