Furto in abitazione
a cura di Giacomo Scortichini
I ladri in casa - Furto in abitazione.
L’articolo 624-bis del codice penale stabilisce che:
"Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032."
La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000, se il reato è aggravato da una o più circostanze previste nel primo comma articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate dall’ articolo 61 codice penale
Il reato mostra una sua particolarità, pur rimanendo nell’ambito di “furto” inteso come impossessamento-sottrazione di bene altrui, perché lede contemporaneamente una pluralità di beni giuridici.
Dunque l’agire determina una plurioffensività, in quanto realizza il furto e la violazione di domicilio.
La Condotta: Il furto si realizza attraverso l’impossessamento( elemento attivo) del bene mobile di terzi, che viene sottratto(perdita di disponibilità del bene) al possessore. Dunque esiste una perfetta sovrapponibilità tra “impossessamento e sottrazione” che agiscono per fini inversi ma che insieme determinano il reato.
Elemento soggettivo: Il reo possiede la volontà e la determinazione di sottrarre un bene mobile altrui, quindi un dolo specifico, consapevole che affinché ciò accada dovrà violare un domicilio, al fine di ottenere un indebito profitto attraverso l’azione criminosa.
I Beni Tutelati: Sono la sottrazione del bene e la salvaguardia della dimora, intesa nella sua più ampia accezione, ciò quel luogo dove l’uomo realizza la propria personalità e compie gli atti della vita quotidiana.
Propria in questa “violazione di domicilio” risiede la prevalente azione e sottrazione che non si determina in un bene mobile, ma in una intimità violata.
Non sono pochi i negativi riflessi psicologici di chi ha subito questa dolorosa esperienza, che mina la inviolabilità della propria intimità e della propria sicurezza( il nido).
“ Il camper costituisce luogo di privata dimora, essendo destinato, per natura, all'uso abitativo, ma trattandosi di un mezzo di locomozione è imprescindibile, al fine di accertare la responsabilità per furto in abitazione, accertare l'uso concreto di tale mezzo da parte della persona offesa” Cassazione del 15 settembre 2016, n. 38236.
Reato “ Procedibile d’ufficio” e a querela della persona offesa.
Commenti
Aggiungi un commento