Furto con strappo
a cura di Giacomo Scortichini
Furto con strappo e rapina- differenze.
Articolo 624- bis stabilisce che il reato in argomento, parimenti al “ furto in abitazione” soggiace “Alla stessa pena di cui al primo comma, chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona”
Questa fattispecie di reato, conosciuto comunemente come scippo, mostra dei labili confini con il reato di rapina.
La Cassazione a più volte tentato di definirne i confini chiarendo che si configura il furto con strappo quando : “la violenza è immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, anche se, a causa della relazione fisica intercorrente tra cosa sottratta e possessore, può derivare una ripercussione indiretta e involontaria sulla vittima, mentre ricorre la rapina allorché la "res"( la cosa) è particolarmente aderente al corpo del possessore e questi, istintivamente e deliberatamente, contrasta la sottrazione, cosicché la violenza necessariamente si estende alla sua persona, dovendo l'agente vincerne la resistenza e non solo superare la forza di coesione inerente al normale contatto della cosa con essa” Sentenza n. 49832 del 2013.
Dunque è in questa differenza di azione che possiamo rilevare la differenza tra “furto con strappo” e “ rapina propria”.
Qui l’interpretazione appare assai problematica e sembra molto più rilevabile in via astratta che nella concretezza del fatto.
Servono comportamenti inequivocabili per definirne il confine, ma sappiamo che nei fatti questa “ visione intonsa” non può sempre realizzarsi, specie in un reato che comporta una velocità di esecuzione e una concitazione che alludono a situazioni in cui appare assai complicato stabilire la “direzione della violenza”, quale elemento dirimente per definire la distinzione tra furto con strappo e rapina. Cassazione 2018, n. 45409.
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