Furto con destrezza articolo 625 codice penale

a cura di Giacomo Scortichini

Cosa s'intende per destrezza?

La “destrezza” è un aggravante del reato di furto, prevista dall’articolo 625 comma 1 n. 4 codice penale
Ma quando si configura? La destrezza allude a comportamenti di particolare abilità, ad una capacità di saper eludere il controllo della vittima e dunque cogliere l’attimo opportuno al fine di sottrarre il bene dalle disponibilità della persona offesa.
La giurisprudenza si lungamente interrogata se tale aggravante possa configurarsi anche qualora vi sia una palesa distrazione o poca attenzione del soggetto offeso sulla cosa oggetto del reato.
La Cassazione e le Sezioni Unite hanno statuito che:
“S
e il furto si realizza a fronte della distrazione del detentore, o dell'abbandono incustodito del bene, anche se per un breve lasso di tempo, che non siano preordinati e cagionati dall'autore, né accompagnati da altre modalità insidiose e abili che ne divergono l'attenzione dalla cosa, il fatto manifesta la sola ordinaria modalità furtiva, inidonea a ledere più intensamente e gravemente il bene tutelato ed è privo dell'ulteriore disvalore preteso per realizzare la circostanza aggravante e per giustificare punizione più seria”.

Per cui perché si configuri l’aggravante servono comportamenti attivi da parte del reo e nulla si rileva nella inerzia di vigilanza del soggetto offeso.

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