Furto articolo 624 del codice penale

a cura di Giacomo Scortichini

Furto, delitto contro il patrimonio.

L’articolo 624 del codice penale stabilisce che: Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri, e'  punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516. Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o piu' delle circostante di cui agli articoli 61, numero 7), e 625 ( Circostanze aggravanti per particolari modalità della condotta).La tutela: La figura delittuosa in argomento è una fattispecie che opera contro il patrimonio e l’intendimento è quello di tutelare il possesso e non la proprietà. Infatti l’articolo 624, a ben vedere, definisce la consumazione del reato nel “sottraendola a chi la detiene” e non a chi ne è proprietario il quale nella sottrazione non appare essere il soggetto leso, anche se spesso le due cose possono coincidere, possessore e proprietario.
A riprova di quanto già espresso vi è da notare che la giurisprudenza sostiene che anche lo stesso proprietario del bene sottratto può compiere il furto.
E’ del tutto evidente che il bene mobile sottratto debba avere un valore, anche se non rilevante, altrimenti quanto riportato dall’articolo “
al fine di trarne un Profitto” non avrebbe nessun significato.
La Condotta: Il furto si realizza attraverso l’impossessamento( elemento attivo) del bene mobile di terzi, che viene sottratto(perdita di disponibilità del bene) al possessore. Dunque esiste una perfetta sovrapponibilità tra “impossessamento e sottrazione” che agiscono per fini inversi ma che insieme determinano il reato.

Elemento soggettivo:
Il reo possiede la volontà e la determinazione di sottrarre un bene mobile altrui, quindi un dolo specifico. La sua volontà e quella di cercare un indebito profitto attraverso l’azione criminosa.

Il Tentativo:
Si è sufficientemente concordi di ritenere che qualora l’agire del soggetto sia animato dal preciso tentativo di impossessarsi di un bene altrui, ma che per qualsiasi impedimento non riesca a realizzare l’intento criminoso non per un ravvedimento ma perché la situazione oggettiva ne impedisce la realizzazione, in questo caso si realizza il tentato furto.

Torna indietro

Commenti

Aggiungi un commento

Somma 8 a 4.