Furto al supermercato
a cura di Giacomo Scortichini
Furto al Supermercato- Impossessamento e spossessamento della cosa
Articolo 624 codice penale. Si realizza la condotta criminosa solo e soltanto quando il bene sottratto è completamente uscito dalla sfera di controllo del soggetto danneggiato.
Questo perché sottrazione e impossessamento sono due elementi logicamente e cronologicamente distinti.
Manzini afferma che:“ la sottrazione della cosa mobile altrui non è sufficiente a consumare il delitto di furto, se non sia seguita dall’effettivo impossessamento della cosa medesima e dal correlativo spossessamento del detentore”.
Da ciò possiamo evincere che la sottrazione senza impossessamento potrà costituire solo tentativo di furto.
La giurisprudenza prevalente ci dice ( Antolisei):
"Il supermercato è solitamente dotato di antitaccheggio, per cui il nuovo possesso, cioè quello del reo, avverrà solo una volta superato l’ultimo livello di controllo o di vigilanza posto in essere dal derubato, che sia il dispositivo elettronico o l’azione di vigilanza degli operatori. Antecedentemente a questo passaggio, siamo nel tentativo".
Aggravante Fraudolenta: Per quanto riguarda l’aggravante del mezzo fraudolento la sentenza n. 40354 del 2013 ha affermato che:
“L’aggravante dell’uso di mezzo fraudolento di cui all’art. 625, comma 1 n. 2, c.p. delinea una condotta, posta in essere nel corso dell’iter criminoso, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza; volta a sorprendere la contraria volontà del detentore ed a vanificare le difese che questi ha apprestato a difesa della cosa. Tale insidiosa, rimarcata efficienza offensiva non si configura nel mero occultamento sulla persona o nella borsa di merce esposta in un esercizio di vendita a self service, trattandosi di un banale, ordinario accorgimento che non vulnera in modo apprezzabile le difese apprestate a difesa del bene”.
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