Frode informatica

a cura di Giacomo Scortichini

Analizziamo una particolare tipologia di truffa.

L'Articolo 640 ter del codice penale recita così:Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un' altra circostanza aggravante”. Il legislatore non poteva ignorare la generale tendenza alla informatizzazione che interessa ormai tanti ambiti della nostra vita privata e sociale. Dunque offrire un specifica tutela in merito alla veridicità, riservatezza, autenticità dei sistemi informatici è una condizione imprescindibile.

E’ comunque di facile rilievo il fatto che esiste un parallelismo con il reato di truffa, art. 640 codice penale dove la condotta si sostanzia in “artifizi e raggiri” mentre qui la condotta si sostanzia in una “ manipolazione del sistema informatico”.
Resta comunque il fatto che il fine è quello di “ procurare a se o ad altri un ingiusto profitto” che potrebbe essere originato dalla sola alterazione del sistema informatico, realizzando in questo caso il reato in argomento, oppure inducendo in errore la vittima ed in questo caso si realizzerebbe il reato di truffa.

Torna indietro

Commenti

Aggiungi un commento

Somma 6 a 8.