Falso materiale - Falso ideologico Artt. 476, 477, 478, 479 Codice Penale
a cura di Giacomo Scortichini
Falso documentale da "pubblico Ufficiale".
Gli articoli 476- 477- 478- 479 del codice penale si riferiscono a falsi commessi da “pubblico ufficiale” nell’esercizio delle sue funzioni.
Sono delitti, alcuni materiali, altri ideologici di “falsità documentale”.
Sono reati propri, in quanto è chiaramente definito il soggetto in grado di rendersene colpevole "il pubblico ufficiale".
Tutti i reati di “falso” sono delitti di pericolo, non essendo richiesto, per la loro configurazione, il fatto che da ciò ne derivi un danno.
L’elemento soggettivo è il “dolo generico”, dunque la volontà di voler attestare qualcosa di non corrispondente al vero in atto pubblico.
Il bene tutelato la “ fede pubblica”.
In alcuni casi possono essere reati plurioffensivi in quanto il bene che si intende tutela non è solamente la “fede pubblica” ma anche la “veridicità del documento”.
Articolo 476 c.p. "Il Pubblico Ufficiale", che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni .
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”.
Dunque nel caso di specie il legislatore ha inteso tutelare la fede pubblica e l’autenticità dello specifico atto dichiarativo.
Ci stiamo pertanto riferendo ad un reato plurioffensivo a dolo generico, cioè commesso con la consapevolezza e la volontà di voler alterare una realtà documentale senza che assuma nessuna rilevanza l’aver agito per questa e per quella finalità.
Il reato in argomento può essere commesso anche da “incaricato di pubblico servizio”.
Si pensi al caso del medico di base convenzionato che nei fatti è un “incaricato di pubblico servizio” ma che nella specifica azione di certificazione può assurgere a “pubblico ufficiale”, proprio per rafforzare la credibilità di quanto nell’atto viene affermato.
In un stato democratico che si basa su di una delega di rappresentatività, i reati contro la “fede pubblica” assumono una grande criticità in quanto minano, a cagione dell’infedele condotta dei suoi organi amministrativi, la credibilità dello Stato inteso nella sua ontologica autorevolezza.
Articolo 477 c.p. "Il Pubblico Ufficiale", che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.
Il legislatore ha emanato l’articolo 477, che prevede pene assai più miti, riferendosi ad una sentenza della Cassazione che rilevava come la natura di “certificato” di un atto è propria solo dei documenti a carattere derivato o secondario, che contengono dichiarazioni di scienza noti al pubblico ufficiale per la loro provenienza da altri documenti ufficiali.
Ecco dunque l’affievolirsi del livello di offensività, rispetto a quanto previsto nell’articolo 476, propria per una minore propensione a tradire la “fede pubblica”.
Articolo 478 c.p. " Il Pubblico Ufficiale", che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una cipia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.
Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni”.
Reato Plurioffensivo a dolo generico, che ha il compito di tutelare la “fede pubblica” e la “veridicità del documento” e dunque la credibilità della pubblica amministrazione.
La Condotta evidenzia il fatto che l’agente non opera una contraffazione documentale, bensì afferma il falso in un documento genuino. Per cui appare evidente l’errore di classificare il reato come “falso materiale”, piuttosto ciò che si configura è un “falso ideologico”.
Articolo 479 c.p. " Il Pubblico Ufficiale", che ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni , attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'art. 476 c.p.
Stiamo riferendoci ad un atto “genuino” ma contenente dichiarazioni false. Anche le omissioni, nel caso contribuiscano a determinare una falsa interpretazione dell’atto, sono da equiparare a “false attestazioni”.
E’ un reato proprio, in quanto è chiaramente definito il soggetto in grado di rendersene colpevole ( il pubblico ufficiale) . E’ un “ falso ideologico” e non materiale.
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