Falso Innocuo - Falso Grossolano - Falso Inutile

a cura di Giacomo Scortichini

Falsi che non sempre escludono la volontà criminale.

Il Falso Innocuo è una alterazione, nel falso materiale o l’infedele attestazione, nel falso ideologico, che non modifica il senso dell’atto ed il suo valore probatorio. Dunque il reato di falso innocuo si realizza attraverso un falso che però non esplica effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso.
E bene precisare che l’innocuità non muta la sua natura in funzione dell’uso che venga fatto dell’atto e questo proprio per l’assoluta irrilevanza probatoria che, nel falso innocuo, l’atto assume e si rileva in inesistenza o nullità.

Il Falso Grossolano si realizza quando la falsità è cosi palesemente evidente tanto da non essere idoneo a tranne in inganno alcuno, per questo il suo livello di offensività è irrilevante. La fede pubblica, vale a dire il bene che si intende tutelare nei reati di falso, non è scalfita appunto dalla “grossolanità” della condotta messa in atto.

Quello che merita un approfondimento è la condizione soggettiva dell’agente.
Se esiste un dolo generico, cioè la volontà di voler alterare una realtà documentale, per quanto il tentativo possa risultare goffo o ridicolo, questo non esclude la volontà criminale.
Poi possiamo disquisire se sia o non sia potenzialmente offensivo, se sia possibile o probabile ingannare alcune o la prevalenza delle persone, persino nessuna; resta il fatto che la condotta è penalmente rilevante perché chi compie un falso “grossolano” non può presumere che il falso sia tale

Il Falso inutile, ovvero il falso che cade su un atto, o su di una parte di esso, assolutamente privo di valenza probatoria o effetti giuridici.

Come si diceva antecedentemente per comprendere, non l'offensività del fatto, ma la pericolosità dell'agente, quello che assume il massimo rilievo è la condizione psicologica del reo al momento in cui compie l'atto.
Diviene assai complicato accettare una "minimizzazione" della condotta per quanto essa non sia in grado di generare alcun effetto lesivo.
E' la mancanza di rigore morale del soggetto che dovrebbe comunque essere un elemento di preoccupazione, perché è molto più probabile che abbia un atteggiamento estremamente "goffo" pur nutrendo in sé la volontà di trarre profitto da fatto illecito, piuttosto che una inconsapevolezza di ciò che sta compiendo.

Nella più benevola interpretazione si dovrà punire almeno il tentativo.

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