Falsificazione documenti informatici

a cura di Giacomo Scortichini

Documenti informatici aventi efficacia probatoria.

Articolo 419 bis c.p: Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici”. In ambito di “falsità” anche i documenti informatici assumono rilevanza a patto che il “documento informato falsificato abbia una validità probatoria”. Dunque la tipologia di supporto informativo non interagisce con il valore probatorio dell’atto, pubblico o privato, il legislatore ha inteso trascendere dalla storica materialità documentale.
Ha voluto interpretare la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Infine, in quest’ambito viene superato il concetto di “
copia e originale” proprio perché non vi è una produzione, come su supporto cartaceo, ma una rappresentazione che mantiene la medesima “forza di legge”. Che sia su supporto cartaceo o su sistema informatico, non sussistono distinzione in quanto la consumazione del reato avviene nel momento in cui vi sia una possibilità di lettura di un documento falsificato, avente per legge, validità probatoria.

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