Falsificazione, alterazione, messa in commercio di banconote

a cura di Giacomo Scortichini

Banconote false, contraffatte e messe in circolazione

L’articolo 457 del codice penale statuisce che “ Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032
Il reato è chiaramente indotto da una casualità che è rappresentata dall’aver ricevuto, in buona fede, delle banconote false.
Il reato si realizza nel mettere in circolazione delle banconote nella consapevolezza che siano false.
E’ ben
vedere la tenuità della pena trova la sua ratio dalla condizione psicologica del reo che non appare essere quella di colui che persegue in ingiusto profitto, ma di chi si limita ad evitare un danno patrimoniale.
Dunque, in via prioritaria, con la presente norma il legislatore ha inteso tutelare l’autenticità della circolazione monetaria e di conseguenza la pubblica fede.

L’articolo 455 del codice penale ci dice invece che il reo è colui che acquista o detiene monete contraffatte o alterate all’estero al fine di metterle in circolazione nel nostro Stato.
Qui il soggetto è consapevole di acquisire della moneta falsa, per cui intrattiene rapporto con l’autore della contraffazione o della alterazione,
atti compiuti fuori dai nostri confini.
Il reo cerca un ingiusto profitto attraverso la messa in circolazione di banconote false,
nel nostro Paese da lui stesso e in ogni modo e a qualunque titolo venutone in possesso.
Qui il livello di offensività dell’agente è rilevante, esistendo la volontà di tradire la “fede pubblica” e ricercando, sin da subito, un ingiusto profitto.

L’articolo 453, ci aiuta a definire, in una progressività della condotta criminale, l’ambito del “falso nummario”. E ci dice che “ E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

  1. 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

  2. 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

  3. 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

  4. 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente,
abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.


E’ del tutto evidente che gli articoli sopra riportati sussistono perché sono complementari, conclusivi del presente reato.
Qui si prende in considerazioni i soggetti che operano direttamente sulla moneta al fine di una indebita produzione o alterazione, mentre nei precedenti articoli, 455 e 457 del codice penale, rappresentano quelle condotte in grado di portare ad ingiusto profitto l’attività operativa descritta in questo dispositivo di legge.

Anche questa normativa, come le precedenti, è messe a tutela della fede pubblica e del danno patrimoniale.
Per quanto riguarda i falsi “
innocuo”, “ grossolano”, “inutile”, riportiamo una sentenza della Cassazione: In tema di falso nummario, la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia "ictu oculi" riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate.
Pur non producendo effetti questi tipi di falso includono comunque la volontà di intraprendere dolosamente una condotta criminale, che nella sua inefficacia merita comunque una rilevanza penale, almeno in ambito di tentativo.

Torna indietro

Commenti

Aggiungi un commento

Quanto fa 8 sommato a 8?