Differenze tra "Ingiuria", "Diffamazione", "Calunnia"

a cura di Giacomo Scortichini

Ingiuria, Diffamazione e Calunnia, reati contro l'onorabilità

Frequentemente assistiamo all’utilizzo di questi tre termini in relazione allo stesso significato, quando invece rappresentano tre azioni illecite ben definite e profondamente diverse tra loro.

Ingiuria
E’ un “delitto contro l’onore e il decoro” che si realizza con l’offesa fatta alla persona.
E’ un atto teso a svilire la struttura morale e sociale dell’offeso. "Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino . Il reato si realizza anche «mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa»
Oggi questo deprecabile atteggiamento è stato depenalizzato, non rilevando il legislatore elementi di offensività tali da giustificare una tutela penale.
Dunque quando oggi parliamo di “Ingiuria” dobbiamo riferirci ad un “illecito civile” che verrà sanzionata, in via pecuniaria, nella misura che il Giudice riterrà adeguata.
L’articolo 594 cp, è stato sostituito dal dlgs n.7/2016

Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila chi offende l’onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa”.
Diffamazione
La diffamazione è l’offesa nei confronti della reputazione altrui commessa comunicando con altre persone che devono essere almeno due o più di due.
In questo caso
la vittima non è presente. Non si può avere diffamazione quando si parla male di un’altra persona con un’altra.
Il reato però si ha lo stesso se l’episodio si ripete in modo sistematico con altre persone, da configurare la comunicazione, anche se non contemporanea, con più soggetti.

Calunnia

Chiunque con denuncia querela richiesta o istanza , anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.
La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna
alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte.
Reato di pericolo, a dolo generico, si determina sia che il fatto “
sia commesso da altri” sia “ che sia inventato.
Reato procedibile d’ufficio, teso a tutelare il buon funzionamento della giustizia.

 

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